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Niente 26% sui titoli italiani sottoscritti da una società lussemburghese

Due risposte dell’agenzia delle Entrate legate entrambe alla tematica del regime dei grandi emittenti in due giorni.

Due risposte dell’agenzia delle Entrate legate entrambe alla tematica del regime dei grandi emittenti in due giorni.

Con la risposta n. 454 l’Agenzia conferma che non si applica la ritenuta del 26% in relazione a titoli emessi da società italiane e sottoscritti da una società di cartolarizzazione lussemburghese, che non beneficia di alcuna esenzione d’imposta nel suo paese.

Viene chiarita la portata, sul piano soggettivo, dell’articolo 6 del Dlgs. 239/96 che prevede il mancato assoggettamento a ritenuta sui proventi dei bond percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

In subordine il secondo comma prevede la disapplicazione anche in presenza di investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in quegli stessi Paesi.

Per l’Agenzia il fatto stesso che la società di cartolarizzazione sia residente in Lussemburgo consente di esentarla da ritenuta su interessi ex articolo 6 comma 1 (risposta 556/22).

Una lunga serie di quesiti nella risposta n. 453 in relazione alla stabile organizzazione (SO) di una banca estera per cui l’attività di deposito titoli e strumenti finanziari in amministrazione viene concentrata sulla casa madre, con la SO che funge da rappresentante fiscale.

Viene ribadito (risposta 5/E/19 e risposta 108/23) che in presenza di una stabile organizzazione, il soggetto estero è già rappresentato da essa.

Se poi la stabile organizzazione in Italia svolge attività di custodia titoli farà anche da sostituto d’imposta per la casa madre, in caso alternativo la casa madre può nominare un rappresentante fiscale. Pertanto la stabile organizzazione che fa da rappresentante fiscale è parificata ad una banca di secondo livello e applica la ritenuta ex Dlgs. 239/96 ai residenti in Italia.

Ma interviene anche per la ritenuta del 26% sui redditi da partecipazione in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio italiani e Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio esteri, sugli utili distribuiti a persone fisiche residenti in Italia dalle Società di investimento immobiliare quotata, sui redditi di capitale da partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare e Società di investimento a capitale fisso immobiliari italiani.

La Casa Madre risponde nei confronti dell’Erario di qualunque violazione commessa dalla SO, comprese quelle effettuate in qualità di rappresentante fiscale.

La Casa Madre, abilitata come banca di secondo livello, potrà operare nei confronti della clientela residente nel territorio dello Stato con riferimento ai titoli e strumenti finanziari in amministrazione presso la medesima. Responsabile verso l’Amministrazione per la tenuta e l’istituzione del “conto unico” è la banca di “secondo livello” estera, mentre la Stabile organizzazione potrà gestirne le movimentazioni.

Inoltre la prima farà le comunicazioni come banca di secondo livello e la seconda svolgerà gli adempimenti connessi.

Unico sarà il codice fiscale per l’unitarietà della persona giuridica (risposte 347/20, 453/22 e 108/23). La Stabile organizzazione presenta il modello 770 includendo i quadri di pertinenza della Casa Madre. Non c’è imposta di bollo in quanto il deposito titoli è detenuto all’estero da un soggetto estero.

Per assenza di territorialità non vi sono nemmeno comunicazioni all’Anagrafe Tributaria.

Fonte: Il Sole 24Ore

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