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Mediazione civile al restyling con nuove agevolazioni

Con il decreto 150 dello scorso 24/10 è stato completato il quadro delle novità in materia di procedimenti di mediazione civile e commerciale.
  • Quando Dal 15 novembre 2023

  • Cosa scade Nuova tariffa, modalità di iscrizione degli Odm, requisiti mediatori

  • Per chi Organismi di mediazione, mediatori, parti che si avvalgono della mediazione

  • Come adempiere Domanda al Ministero per il credito d’imposta

1. In sintesi

Con il decreto 150 dello scorso 24 ottobre è stato completato il quadro delle novità in materia di procedimenti di mediazione civile e commerciale.

Il provvedimento, attuativo della riforma Cartabia, era atteso da tempo e definisce, tra l’altro, la misura delle spese dovute agli organismi di mediazione pubblici e rimette a ciascun organismo privato il compito di predisporre la rispettiva t abella delle spese di mediazione, fatta salva la facoltà di adottare la tabella ministeriale degli Odm pubblici.

A meno di una settimana dall’entrata in vigore, fissata al 15 novembre, il decreto appena pubblicato offre dunque l’occasione per fare il punto sui vantaggi e agevolazioni fiscali che offre il procedimento di mediazione nelle controversie civili e commerciali.

2. Il nuovo scenario di riferimento

Il procedimento di mediazione, introdotto con Dlgs 28/2010, e consistente nell’attività svolta da un terzo imparziale al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, è stato modificato in maniera significativa con la c.d. Riforma Cartabia (Dlgs 10 ottobre 149/2022), cui hanno fatto seguito una serie di provvedimenti attuativi: i decreti 1° agosto 2023, rispettivamente su di “incentivi fiscali” e “patrocinio a spese dello Stato”.

In ultimo, poi, con il Dm 150 del 24 ottobre, in vigore dal 15 novembre, sono stati determinati, tra l’altro, i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione (Odm) e dell’elenco degli enti di formazione, è stata approvata la misura delle indennità spettanti agli organismi, è stato istituito l’elenco degli organismi Adr deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere in materia di Codice del consumo (articoli 140-ter ss., Dlgs 28/2023), e sono stati fissati i requisiti e la procedura per l’inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori e gli obblighi degli iscritti.

3. Le indennità e la tabella per le spese

Dal punto di vista operativo risulta particolarmente rilevante la definizione delle “indennità”, che comprendono le spese di avvio e i compensi del mediatore (oggi dovuti anche per il primo incontro), da integrare con gli importi previsti nella tabella ministeriale per organismi pubblici, qualora le parti raggiungano un accordo durante il primo incontro, o proseguano con gli incontri successivi.

Si osservi che detti importi vanno ridotti di 1/5 quando la mediazione è condizione di procedibilità o quando è demandata dal giudice (articolo 28, comma 8, Dm 150/2023). L’articolo 17, comma 3, Dlgs 28/2010, prevede infatti che ciascuna «parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione», deve corrispondere «all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori».

Gli organismi di mediazione privati, invece, potranno redigere una tabella personalizzata da inviare al ministero di Giustizia, unitamente al Regolamento aggiornato con le modifiche richieste dalla nuova normativa, entro il 14 agosto 2024, ove non vogliano adottare la tabella ministeriale sopra allegata.

La Tabella delle spese di mediazione era molto attesa dal momento che per le mediazioni iscritte dopo il 30 giugno 2023, data di entrata in vigore delle norme sulla mediazione civile e commerciale contenute nella c.d. riforma Cartabia (Dlgs 149/2022), si era creata una situazione di incertezza dovuta al vuoto normativo, colmato appunto con il Dm 150/2023.

Si osservi che l’entrata in vigore del provvedimento, fissata per il 15 novembre 2023, non va ad incidere sulle procedure di mediazione iscritte dopo il 30 giugno 2023, vale a dire dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia, per le quali rimane in vigore il precedente regolamento, di cui al Dm 180/2010 e la tabella ivi richiamata (articolo 46 Dm 150/2023).

4. I vantaggi dell’efficacia esecutiva dell’accordo

Con la previsione del procedimento di mediazione il legislatore ha voluto ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari, prevedendo una serie di agevolazioni, prima tra tutte quella idonea ad attribuire efficacia esecutiva all’accordo di mediazione, senza dover attendere i lunghi tempi dell’Autorità giudiziaria.

È infatti disposto che ove «tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, [……], costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico» (articolo 12, Dlgs 28/2010).

5. Le agevolazioni fiscali

Rilevanti sono anche le agevolazioni fiscali dal momento che è previsto che «gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura» (articolo 17, comma 1, Dlgs 28/2010).

Gli accordi di mediazione, indipendentemente dall’oggetto della contesa (partecipazioni sociali, aziende, immobili, ecc.) sono poi esenti dall’imposta di registro (Dpr 131/1986, Tur) fino alla base imponibile di euro 100mila, importo così elevato dalla riforma Cartabia (Dlgs 149/2022), e raddoppiato rispetto agli originari euro 50mila previsti nella prima stesura del Dlgs 28/2010 (articolo 17, comma 2, Dlgs 28/2010).

Per la parte eccedente i 100mila euro è dovuta l’imposta di registro secondo le aliquote indicate nella Tariffa allegata al Tur (Dpr 131/1986).

6. Gli adempimenti successivi all’accordo

L’applicazione del regime fiscale agevolato è però limitata agli atti concernenti il procedimento di mediazione, considerato che il trattamento tributario agevolativo ha natura eccezionale, e come tale è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica (Cassazione 11617/2020).

Ove sia richiesta una formalità pubblicitaria presso i pubblici registri (Registro delle imprese, Ufficio del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare), le sottoscrizioni dell’accordo di conciliazione dovranno essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 11, comma 7, Dlgs 28/2010), non potendo il mediatore emettere titoli idonei ad eseguire le formalità nei Pubblici uffici (Trib.Roma 21 giugno 2021 n. 10792).

7. I crediti d’imposta

Sono inoltre previsti una serie di crediti d’imposta, a favore delle parti e a favore degli organismi di mediazione (articolo 20, Dlgs 28/2010).

Qualora sia raggiunto un accordo di conciliazione, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta, fino a concorrenza di euro 600,00.

Tale credito è utilizzabile dalla parte nel limite complessivo di euro 600,00 per ciascuna procedura, e fino ad un importo massimo annuale di euro 2.400,00 per le persone fisiche e di euro 24mila per le persone giuridiche.

Nelle ipotesi di mediazione obbligatoria (articolo 5, Dlgs 28/2010) e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro 600,00.

In caso di insuccesso della mediazione tali crediti sono però ridotti della metà.

Qualora poi la mediazione sia delegata dal giudice, è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro 518,00.

Infine, agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino a un importo massimo annuale di euro 24mila.

8. La procedura per richiedere l’attribuzione

Con Dm del 1° agosto 2023 è stata definita la procedura e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e la procedura di riconoscimento di tali crediti, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all’agenzia delle Entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca.

Più precisamente, la domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno per le procedure concluse nell’anno precedente, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali Spid, Cie di almeno di livello due e Cns (articolo 3, comma 5, Dm 1°agosto 2023).

Ove venga presentata per conto di un Odm o di una persona giuridica, l’accesso alla piattaforma deve essere effettuato utilizzando l’identità digitale del responsabile del Odm o del legale rappresentante della persona giuridica.

Il Ministero, una volta ricevute le domande di attribuzione dei crediti d’imposta, dopo aver effettuato le verifiche necessarie, in caso di esito positivo, riconosce il credito, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda, e comunica al richiedente l’importo di quanto effettivamente spettante, in relazione a ciascuna richiesta, nel rispetto del limite di spesa previsto.

Quando le richieste eccedono le risorse stanziate, l’importo del credito d’imposta è rideterminato in misura proporzionale sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

I crediti di imposta riconosciuti non danno luogo a rimborso, bensì sono utilizzabili in compensazione, entro la misura dell’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.

Infine, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Fonte: Il Sole 24Ore

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