Per il modello Eas il 30 novembre è il termine ultimo per regolarizzare la mancata trasmissione. Espressamente esclusi sono sia gli enti del Terzo settore sia, a decorrere da quest’anno, gli enti sportivi dilettantistici. Ciò, tuttavia, a condizione che si sia perfezionata l’iscrizione, rispettivamente, nel Registro del Terzo settore o nel Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (Rnasd).
L’obbligo di trasmissione del modello Eas
L’adempimento è teso a consentire all’agenzia delle Entrate di monitorare gli enti privati associativi che beneficiano di specifiche agevolazioni fiscali (articolo 30 del Dl 185/2008). Si pensi, ad esempio, al regime di decommercializzazione previsto ai fini Ires dei corrispettivi specifici versati da associati, tesserati o partecipanti e l’attuale (almeno fino al 1° luglio 2024) regime di esclusione Iva (articolo 148, comma 3 Tuir, e articolo 4, comma 4, del Dpr 633/1972 o decreto Iva).
Le categorie di enti esclusi dall’obbligo di trasmissione
Seppure ampia sia la platea degli enti beneficiari di tali agevolazioni, non mancano gli esoneri dalla presentazione del modello Eas. Espressamente esclusi sono gli Ets nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) iscritte nel Rnasd. Per quest’ultime tale semplificazione è stata recentemente introdotta dalla riforma dello Sport che richiama quanto già previsto nel Terzo settore (articolo 6, comma 6-bis, Dlgs 39/21).
Con la specifica dunque che, a differenza del passato, l’obbligo di trasmissione del modello viene meno da parte delle Asd e Ssd anche nell’ipotesi di svolgimento di attività commerciali, seppure fiscalmente decommercializzate.
Va tuttavia considerato che l’esonero scatta al ricorrere della qualifica di Ets o ente sportivo dilettantistico. Vale a dire al perfezionamento dell’accesso nel Runts o Rnasd, posto che l’iscrizione nei registri medesimi ha efficacia costitutiva ai fini della qualifica. Tenuto conto che l’obbligo di trasmissione del modello Eas decorre entro i 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente e che tale termine coincide di regola con quello che serve agli Uffici per iscrivere gli enti, è chiaro che gli enti neocostituiti sono tenuti cautelativamente a presentare il modello Eas. Ciò al fine di non incorrere in sanzioni, specie nel caso in cui all’ente sia denegata l’iscrizione in uno dei due Registri e si avvalga dei regimi di decommercializzazione di cui al Tuir e al decreto Iva.
Restano poi fuori dall’adempimento anche altre categorie di enti non profit, quali associazioni pro loco che optano per il regime forfetario Ires e Iva previsto dalla legge 398/91, nonché le Onlus e le fondazioni, a prescindere dalla veste o meno di Onlus o Ets, in quanto enti che non hanno natura associativa.
Le modalità operative per la remissione in bonis
A livello operativo, per regolarizzarsi dal mancato adempimento, è necessario versare, entro il 30 novembre prossimo, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione di 250 euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti. La sanzione va versata tramite modello F24-Elide con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario, indicando il codice tributo 8114.
Fonte: Il Sole 24Ore