Cerca
Close this search box.

Imposta minima nazionale a responsabilità congiunta per le imprese nel Paese

Gli USA rallentano l'imposizione minima per multinazionali, mentre l'UE, compresa l'Italia, deve approvarla entro l'anno.

Mentre gli Stati Uniti, stando alle dichiarazioni del segretario al Tesoro, Janet Yellen, rallentano sull’implementazione di un’imposizione minima concordata delle imprese multinazionali, i Paesi dell’Unione europea, inclusa l’Italia, sono chiamati ad approvare le misure entro la fine dell’anno.

I 52 articoli dello schema di decreto in tema di fiscalità internazionale (approvato dal Consiglio dei ministri del 16 ottobre) ricalcano la direttiva del Consiglio 2022/2523/Ue, che traspone le raccomandazioni Ocse sul Secondo pilastro.

L’obiettivo perseguito è quello di contrastare la competizione fiscale dannosa tra Stati, con l’introduzione di regole comuni volte a garantire che le imprese di più rilevanti dimensioni siano assoggettate a un livello minimo di tassazione, in modo da nullificare i benefici concessi alle medesime a svantaggio di altre giurisdizioni.

Nella sostanza è prevista l’applicazione, in capo ai gruppi con ricavi consolidati superiori a 750 milioni, di un prelievo compensativo qualora l’imposizione fiscale effettiva (Etr), determinata avendo riguardo a ciascuna giurisdizione, sia inferiore al 15 per cento.

Nell’emanando decreto tale imposizione aggiuntiva è prelevata attraverso:

l’imposta minima integrativa (top up tax secondo l’income inclusion rule – Iir) dovuta da controllanti localizzate in Italia in relazione alle imprese soggette a bassa imposizione;

l’imposta minima suppletiva (undertaxed profit rule -Utpr strutturata come prelievo supplementare anziché nella forma di disconoscimento di deduzione), quale rimedio sussidiario e di chiusura, nell’ipotesi di mancata o insufficiente applicazione del prelievo integrativo in altri Paesi, qualora, ad esempio, la giurisdizione della capogruppo non abbia implementato le regole in questione e l’imposta integrativa prelevata dalle subholding intermedie sia insufficiente per effetto dei rapporti partecipativi;

l’imposta minima nazionale (qualified domestic minimum top-up tax – Qdmtt), di prioritaria applicazione, per le entità soggette a bassa imposizione localizzate in Italia.

Il prelievo integrativo è determinato applicando la percentuale data dalla differenza tra l’imposta minima del 15% e l’aliquota di imposizione effettiva, calcolata separatamente per ogni esercizio e ogni giurisdizione, al cosiddetto “profitto eccedente” il reddito routinario, estromesso dall’imposizione aggiuntiva, correlato all’attività che presenta sostanza in loco e determinato forfettariamente in funzione del personale impiegato e degli investimenti materiali effettuati.

L’articolo 35 del decreto in corso di approvazione prevede, infatti, una riduzione da attività economica sostanziale fondata sulla sostanza economica al fine di preservare i radicamenti effettivi.

La dichiarazione annuale relativa all’imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale è presentata entro il quindicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio e il correlato versamento è scadenzato in due rate (90% entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di interesse e il restante 10% entro il mese successivo al termine per la dichiarazione annuale).

Per il versamento dell’imposta minima nazionale (e suppletiva) nella bozza di decreto è stabilita una responsabilità congiunta e solidale di tutte le imprese localizzate nel territorio dello Stato, non contemplata dalla direttiva.

Il gruppo multinazionale o nazionale individua l’impresa localizzata in Italia quale responsabile dell’imposta minima nazionale con un meccanismo di riaddebito dell’imposta analogo a quello previsto nell’ambito del consolidato fiscale.

Sotto il profilo sanzionatorio, a quelle previste in via ordinaria in materia di imposte dirette, si aggiungono le sanzioni stabilite per la violazione degli obblighi informativi di cui all’articolo 51 della bozza di decreto.

È previsto uno slittamento dell’adempimento dichiarativo in relazione al primo esercizio di applicazione del regime in esame (2024) a giugno 2026. Inoltre, per il primo triennio di operatività del regime, le sanzioni correlate al prelievo aggiuntivo saranno disapplicate, a eccezione dei casi di dolo o colpa grave, e quelle relative alle infedeltà comunicative ridotte alla metà. Un piccolo e dovuto accorgimento, stante l’estrema complessità delle previsioni che delineano un nuovo e articolato regime, richiedendo ai soggetti ricadenti nell’ambito applicativo del medesimo notevoli sforzi di adeguamento.

Le misure in questione si applicano in via automatica al ricorrere dei requisiti previsti. Si tratta, infatti, di disposizioni di diritto sostanziale volte a intercettare qualsivoglia fattispecie di attenuazione impositiva, indipendentemente dalle finalità (abusive o meno) perseguite dal contribuente e dalle motivazioni (fiscali o extrafiscali) sottese alla dislocazione. Ciò spiega l’impossibilità per il contribuente di ottenere la licenza del beneficio della disapplicazione, tipica dei regimi di rimpatrio a connotazione antiabuso.

Fonte: Il Sole 24Ore

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator