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Prima tessera per l’Albo dei certificatori per i crediti di ricerca e sviluppo

Dal 19 novembre, il Dpcm 15 settembre 2023 impatta sulla certificazione dei crediti d'imposta per R&S, innovazione tecnologica e design.

Si aggiunge un tassello nella certificazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 novembre il Dpcm 15 settembre 2023 che produrrà i suoi effetti dal 19 novembre.

Attesi entro il 17 febbraio 2024 due decreti direttoriali per stabilire:

● modalità informatiche e termini per presentare domanda di iscrizione all’albo, ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande, formazione, aggiornamento e gestione dell’albo, modalità di versamento dei diritti di segreteria di 252 euro (articolo 2, comma 2, Dpcm);

● modalità, termini e adempimenti per lo scambio di informazioni tra ministero delle Imprese e del Made in Italy e Amministrazione finanziaria per le attività di vigilanza e controllo delle certificazioni e della corretta applicazione delle agevolazioni (articolo 4, comma 5, Dpcm).

Entro il 31 dicembre dovranno essere emanate Linee guida per applicare il credito d’imposta nel tempo e adottare schemi di certificazione per le diverse tipologie di investimenti, attività e settori economici.

Il nuovo Albo dei certificatori, tenuto presso il ministero delle Imprese, conterrà l’elenco dei soggetti che potranno certificare progetti e sottoprogetti, su richiesta delle imprese committenti che effettuino investimenti in attività ammissibili al riconoscimento dei crediti d’imposta previsti dall’articolo 23, comma 2, Dl 73/2022 e successive modificazioni:

● R&S, innovazione tecnologica (digitale 4.0 e transizione ecologica), design e innovazione estetica (articolo 1, commi 200-202, L 160/2019), applicabili dal 2020;

● R&S (articolo 3, Dl 145/2013), relativi al quinquennio 2015-2019.

La certificazione è affidata a soggetti pubblici e privati, che dovranno garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, con lo scopo di mettere l’impresa al riparo, anche per progetti già realizzati, da contestazioni delle Entrate.

L’articolo 3 del Dpcm attuativo imposta la procedura e il contenuto della certificazione, che deve:

● basarsi su criteri e regole previsti dal Dm 26 maggio 2020 negli articoli: 2 (ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale), 3 (innovazione tecnologica), 4 (design e ideazione estetica), (innovazione digitale 4.0, transizione ecologica ed economia circolare);

● essere coerente con le Linee guida, che dovranno essere pubblicate dal ministero delle Imprese e del Made in Italy entro fine anno.

Questa certificazione volontaria si affianca a quella obbligatoria, rilasciata da un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sull’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile (comma 205, legge 160/2019). Solo in presenza di questa, l’impresa può usare il credito in compensazione.

Fonte: Il Sole 24Ore

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