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Nei rapporti assicurativi torna la ritenuta d’acconto

Nel 2024, la legge bilancio combatterà l'evasione tassando ritenuta d'acconto tra agente, mediatore e compagnia assicurativa.

Nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione (articolo 23), il disegno di legge di bilancio 2024 prevede l’eliminazione della disapplicazione della ritenuta d’acconto nei rapporti fra l’agente assicurativo e il mediatore assicurativo verso la compagnia (ex articolo 25-bis, comma 5, Dpr 600/73). Questo condiziona sia il classico rapporto fra l’agente o il broker e la compagnia, sia i più recenti rapporti di commercializzazione fra le compagnie assicurative e quelle società (i cosiddetti partner) attraverso i quali le assicurazioni collocano in maniera più capillare i propri prodotti.

La norma prevede da sempre la ritenuta (ex articolo 25-bis, comma 5, Dpr 600/73) per le provvigioni corrisposte a titolo di rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. A riguardo, la presenza di agenti assicurativi e broker (mediatori di assicurazione) è ben individuata (circolare 10/06/1983 n. 24/8/845).

Dopodiché il successivo comma 5 prevede, per questi specifici casi riferiti al comparto assicurativo (ve ne sono anche altri), la disapplicazione della ritenuta d’acconto. Su questo impianto si innesta la legge di bilancio che cancella al comma 2 dell’articolo 25 tutto il periodo che interessa l’ambito assicurativo e che ha consentito, fino ad oggi, di disapplicare la ritenuta nei casi citati. Con decorrenza, in base al comma 3, dal 1° aprile 2024.

Il primo risvolto è una chiara anticipazione dell’imposizione, laddove si reintroduce la ritenuta, pari al 23%, ridotta al 50 e poi ulteriormente ridotta al 20 nel caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa, nell’esercizio della propria attività, dell’opera di dipendenti o terzi. In relazione a ciò, le associazioni di categoria hanno stigmatizzato la norma in discussione in Parlamento.

Alcuni elementi interessanti si ricavano dalla relazione tecnica, per la quale la misura contrasta l’evasione, sia quella da omessa/infedele dichiarazione sia quella da riscossione (somme dichiarate ma non versate). Quindi non si tradurrebbe in un mero meccanismo anticipatorio, tipico della sostituzione di imposta, ma comporterebbe un gettito che, per il 2024, è stimato in 583 milioni (dal 1° aprile) e, dal 2025 al 2027, in 778 milioni l’anno.

L’altro aspetto riguarda i rapporti cosiddetti B2B, in quanto le compagnie assicurative sempre più spesso tendono a commercializzare i propri prodotti mediante partner. Si tratta di quelle aziende che operano in settori, quali la distribuzione energetica, la grande distribuzione organizzata, la telefonia, che accanto al proprio core business vendono anche soluzioni assicurative. Ma si estende anche al fenomeno della bancassicurazione per cui la compagnia colloca i propri prodotti mediante il canale bancario.

A fronte di ciò, i partner ricevono provvigioni di intermediazione, atte a migliorare il proprio conto economico. Spesso in questi casi si è ravvisato un procacciamento di affari e, quindi, l’obbligo di assoggettare le provvigioni a ritenuta d’acconto. Recentemente, però, molte di queste entità si sono iscritte nel Rui (registro unico intermediari) tenuto dall’Ivass, determinando, quando si qualificano come agenti, la disapplicazione della ritenuta.

Se dunque la norma che cancella la disapplicazione verrà confermata, a seguito dell’iter parlamentare, nell’ambito dei rapporti contrattuali fra queste entità occorrerà tenere in conto questo aspetto finanziario.

Fonte: Il Sole 24Ore

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