L’esonero dall’Imu previsto per gli enti non commerciali scatta non solo in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell’ente possessore, ma anche nell’ipotesi in cui il bene sia utilizzato da un altro ente non commerciale «al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla sua stessa struttura».
È quanto stabilito dalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia con la sentenza 7689 del 20 settembre 2023, che affronta il tema della possibilità di riconoscere l’esenzione dall’Imu quando il proprietario del bene sia un ente non avente scopo di lucro ed abbia destinato l’immobile esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività, fra le altre previste, assistenziali, ma l’utilizzatore non coincida con il soggetto passivo dell’imposta.
La questione è stata più volte sottoposta all’esame della Cassazione, che ha inizialmente confermato il principio dell’utilizzo diretto anche nel caso di concessione in comodato (Cassazione 3843/2013 e 8767/2015), per poi cambiare orientamento con due pronunce di segno opposto (Cassazione 25508/2015 e 13542/2016) ma riguardanti casi specifici di collegamento «strumentale» tra ente proprietario ed ente utilizzatore.
Con la sentenza 14913/2016 la Cassazione ha comunque ripristinato il proprio originario orientamento, affermando che un ente non profit che concede il proprio immobile in comodato ad un’associazione sportiva non può essere esonerato dall’imposta. Orientamento successivamente confermato con le decisioni 12301/2017, 14115/2017, 8073/2019 e 12592/2019, ribadendo che non spetta l’esonero previsto per gli enti non commerciali, in caso di concessione in comodato dell’immobile posseduto, ancorché eventualmente assistita da finalità di pubblico interesse, mancando l’elemento necessario dell’utilizzo diretto.
Nel caso in esame i giudici tributari siciliani richiamano una recente apertura della Cassazione, secondo cui l’esonero compete “tendenzialmente” solo in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell’ente possessore, per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla norma, potendo essere estesa all’ipotesi di utilizzo indiretto del bene solo qualora la concessione dell’uso – a favore di altro ente collegato all’ente possessore, nel perseguimento delle stesse finalità istituzionali – sia del tutto gratuita, senza alcuna forma di remunerazione (Cassazione 34772/2022).
In altra sentenza, si evidenzia che esisteva tra i due enti – comodante e comodatario – un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizza a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima “architettura strutturale” (Cassazione 8073/2019).
Nel caso di specie è stata dimostrata l’assoluta compenetrazione fra i due enti e l’assenza di scopo di lucro, a differenza di quanto accade, ad esempio, quando l’ente non commerciale dia in comodato l’immobile ad un ente che svolge solo apparentemente attività assistenziali, in realtà retribuite.
Fonte: Il Sole 24Ore