Cerca
Close this search box.

Bonus carburante esente con il fringe benefit

Nel 2023, le regole sui fringe benefit sono complesse a causa di varie modifiche che hanno influenzato le soglie di esenzione fiscale.

Per il 2023, lo scenario riguardante il trattamento contributivo e fiscale dei fringe benefit appare composito per effetto di una serie di disposizioni intervenute nel tempo, tese a modificare la relativa configurazione della soglia di esenzione.

Se il dipendente vanta prole da considerarsi fiscalmente a carico, continua a fruire di una soglia di esenzione maggiorata sino a 3.000 euro, in cui si possono ricomprendere i rimborsi per le utenze (acqua, luce e gas). Per coloro che, al contrario, non hanno figli a carico in senso fiscale, resta la fascia di esenzione storica, vale a dire 258,23 euro e non è possibile inserirvi rimborsi di denaro e la soglia di benefit può ricomprendere le sole erogazioni in natura . Conseguentemente, restano fuori anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas.

Per poter usufruire dell’esenzione sino a 3.000 euro, ovvero a 258,23 euro, il valore dei benefit deve attestarsi entro la quota esente, altrimenti l’intero importo diventa imponibile. La verifica del superamento dei tetti, da eseguirsi in sede di conguaglio, deve tenere conto anche di eventuali benefit erogati da precedenti datori di lavoro. Sul punto, tuttavia, è opportuno rammentare che, sul fronte fiscale, il ricalcolo delle imposte dovute in sede di conguaglio riprende a tassazione anche eventuali benefit erogati da precedenti datori di lavoro, se sono stati consideratati esenti.

Sul piano contributivo, invece, l’Inps, nel messaggio 3884/2023 diffuso ieri, ribadisce un principio già reso noto in passato: il recupero dei contributi (riferito a erogazioni in natura riconosciute dal precedente datore) non è di competenza dell’azienda che effettua il conguaglio, la quale si limiterà a eseguire il prelievo contributivo solo sulla parte di propria competenza.

A quanto sin qui descritto, si è aggiunto il “bonus carburante”. Si tratta di un’agevolazione prevista dall’articolo 1 del Dl 5/2023 che sancisce la non imponibilità del valore dei titoli (buoni benzina) sino a 200 euro. In sede di conversione del decreto, la legge 23/2023 ha disposto la non applicabilità dell’aiuto all’aspetto contributivo. In tal senso l’Inps, con il messaggio 3884/2023, ricorda che la non imponibilità contributiva si può realizzare comunque laddove il valore del buono carburante si collochi nelle fasce di esenzione di 3.000 o di 258,23 euro.

In caso di erogazione di 250 euro di buoni benzina, solo 200 euro possono essere considerati”bonus carburante” e quindi esenti fiscalmente. L’esenzione si estende all’aspetto contributivo per la parte che trova capienza nella fascia di esenzione dei fringe benefit (258,23 o 3.000), arrivando a ricomprendere anche gli ulteriori 50 euro (sempre se c’è capienza). In tal caso, per i soli 50 euro che diventano benefit, vale l’esenzione armonizzata (sia fiscale che contributiva).

Di contro, sarà sempre assoggettato a contributi qualora le suddette fasce siano sature. Su tutto vale, comunque, una riflessione: avendo capienza é conveniente considerarli benefit.

Nel messaggio, l’istituto indica anche le modalità di conguaglio che, per il flusso uniemens del solo mese di dicembre, prevedono anche una compensazione tra imponibili da effettuarsi mediante l’utilizzo di appositi codici. Diversamente, si dovranno presentare dei flussi di regolarizzazione per ogni mensilità di competenza interessata.

Fonte: Il Sole 24Ore

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator