Il diritto alla detrazione o al rimborso dell’Iva è fondato su requisiti sostanziali, di effettività e liceità dell’operazione sottostante, quindi le violazioni di obblighi di carattere formale, quali fatturazione, registrazione e dichiarazione, non ne pregiudicano l’esercizio. È questo il principio espresso, nel solco della consolidata giurisprudenza, con la sentenza n. 1965/23/2023 dalla Cgt Puglia (presidente D’Andrea, relatore Schilardi).
La vicenda prende le mosse dall’emissione di un provvedimento di diniego del rimborso Iva, riferito all’anno 2012. In particolare, oggetto del contendere era il credito Iva generato dai costi sostenuti per la gestione di una fondazione, sottoposta ad amministrazione giudiziale. La contribuente impugnava l’atto. L’adita Cgt accoglieva il ricorso e contro tale pronuncia proponeva appello l’Agenzia, eccependo, tra l’altro, l’omesso accertamento circa la correttezza degli adempimenti fiscali richiesti alla contribuente, nonché la mancanza di una idonea garanzia necessaria ai fini del rimborso.
La Cgt di secondo grado ha rigettato l’appello e ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso Iva, richiede di fornire la prova dell’effettività e inerenza delle operazioni sottostanti, senza, dunque, estendere l’indagine all’osservanza degli adempimenti di carattere formale.
In particolare, nel complesso normativo e nel formante giurisprudenziale dell’Unione europea emerge che il fatto costitutivo del rapporto tributario con il fisco nazionale è ravvisato nella effettività e liceità dell’operazione, mentre gli obblighi di carattere formale hanno una diversa funzione, meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell’amministrazione (Sezioni unite 17757/2016 e Cassazione 18642/2023). L’Agenzia non può, quindi, negare il diritto del soggetto passivo al rimborso dell’Iva, per ragioni meramente formali, se non risultano mancanti anche i requisiti sostanziali del diritto.
Nel caso in esame il collegio di secondo grado ha rilevato che l’ufficio non aveva mai contestato l’esistenza del credito Iva. Cosicché, sui presupposti della mancata contestazione del credito Iva, della dimostrata inerenza delle operazioni sottostanti e dell’irrilevanza di eventuali violazioni formali, il collegio ha riconosciuto il diritto al rimborso, subordinandone l’erogazione alla presentazione di polizza fideiussoria o assicurativa.
La decisione risulta condivisibile: il principio di neutralità dell’Iva impone di fondare il diritto alla detrazione o al rimborso su requisiti di natura sostanziale, prescindendo da quelli formali.
Fonte: Il Sole 24Ore