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Ritenuta sulle royalties, spetta al Fisco provare chi è il beneficiario effettivo

L'amministrazione finanziaria deve provare che il percettore di royalties non è il beneficiario effettivo, in un regime tributario specifico.

Spetta all’amministrazione finanziaria provare che il percettore delle royalties pagate da una società italiana non è il beneficiario effettivo, in quanto «non si tratta di una agevolazione fiscale, ma della sussistenza dei presupposti di applicazione di uno specifico regime tributario». In mancanza di tale prova, è legittimo applicare la minore aliquota da disciplina convenzionale, in luogo della ritenuta d’imposta del 30% prevista dalla normativa interna. Ad affermare il principio è la Cgt dell’Emilia Romagna, sezione 14, con la sentenza n. 929/14/2023 depositata in data 2 ottobre 2023 (presidente Liccardo, relatore Rizzieri).

Il caso riguarda, appunto, l’accertamento subìto da una società italiana, sostituto d’imposta per l’applicazione della ritenuta sulle royalties corrisposte ad una società svizzera. L’agenzia delle Entrate contesta la mancata applicazione della ritenuta del 30%, in luogo di quella convenzionale del 5% applicata dalla società, per carenza del requisito di beneficiario effettivo in capo alla società percettrice delle royalties, in quanto controllata da altra società americana e, dunque, mero “collettore”. Contro l’avviso di accertamento, la società italiana propone ricorso, che viene accolto dai giudici di primo grado con sentenza contro cui l’agenzia delle Entrate si appella.

I giudici di secondo grado confermano la precedente decisione e la natura di beneficiaria effettiva della società svizzera, sulla base di elementi fattuali, come il versamento di imposte attestato dall’amministrazione fiscale elvetica e la presenza di un contratto di franchising con la società italiana, ma soprattutto per assenza di prova sulla “retrocessione” delle royalties a favore della controllata statunitense.

Tale prova, in ogni caso, avrebbe dovuto essere fornita dall’amministrazione, e non dalla società, posto che non si tratta di una agevolazione fiscale, ma della sussistenza dei presupposti di applicazione di uno specifico regime tributario, e considerata peraltro l’irrilevanza, per la società stessa, di un’aliquota piuttosto che un’altra.

Il principio espresso dai giudici di primo grado per cui l’onere della prova incombe sull’amministrazione finanziaria si pone in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza comunitaria (sentenza 26 febbraio 2019, cause riunite C-115-118-119 e 299/16, le cosiddette “sentenze danesi”) e di legittimità (Corte di Cassazione, “ex multis”, ordinanza 17746/2021; sentenze 60056031605060616065 e 6067/2023 e 14905/2023), secondo cui spetta al contribuente, anche per il principio di vicinanza della prova (articolo 2697 del Codice civile), dimostrare, sul piano sostanziale e non meramente formale, lo status di beneficiario effettivo, mentre incombe a carico dell’Agenzia l’onere di contestare i fatti affermati dal contribuente, dimostrando l’eventuale abuso del diritto e la sussistenza di una costruzione artificiosa.

D’altra parte, invece, il principio espresso appare in linea con la recente riforma del processo tributario (legge 130/2022) voluta dal legislatore, che ha aggiunto il comma 5-bis all’articolo 7 del Dlgs 546/1992, in base al quale spetta all’ufficio provare quanto contestato con l’atto impugnato.

Fonte: Il Sole 24Ore

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