Cerca
Close this search box.

Scissioni con scorporo anche «collettive» se la beneficiaria è unica

L’introduzione della disciplina della scissione con scorporo sta dando luogo ai primi pronunciamenti da parte della prassi professionale.

L’introduzione della disciplina della scissione con scorporo (il Dl 19/2023 ha inserito nel Codice civile l’articolo 2506.1, in vigore dal 22 marzo 2023) sta dando luogo ai primi pronunciamenti da parte della prassi professionale. Dopo le circolari di Assonime n. 14 e 16 del 2023 e lo studio del Consiglio nazionale del notariato 45/2023 (si veda Il Sole 24 Ore del 16 ottobre 2023), è ora la volta del Comitato notarile del Triveneto, il quale ha recentemente elaborato, in tema di scorporo, i suoi nuovi orientamenti L.G.1 e L.G.2.

La legge definisce la scissione mediante scorporo l’operazione con la quale «una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività». In sostanza, a una scissione (e, quindi, un’operazione di natura riorganizzativa e non traslativa che si svolge in continuità contabile e in neutralità fiscale) si può addivenire alternativamente:

con la modalità “tradizionale” o “ordinaria” e, cioè, assegnando ai soci della società scissa le quote di capitale della società beneficiaria originate con l’apporto di patrimonio che la scissa effettua a favore della beneficiaria;

con la modalità dello scorporo e, cioè, con l’assegnazione alla scissa (e non ai suoi soci) delle quote di capitale della società beneficiaria che rinvengono dalla scissione.

Ebbene, secondo il notariato triveneto, è legittimo che, in un unico contesto (e, quindi, a favore di un’unica società beneficiaria):

si effettui la scissione con scorporo di due società scisse;

si effettuino la scissione con scorporo di una società e la scissione “ordinaria” di un’altra società;

la stessa società scissa effettui sia una scissione con scorporo sia una scissione ordinaria.

La motivazione è, in sostanza, che la legge, definendo lo scorporo, non impedisce di effettuarlo con una modalità “collettiva” e, cioè, coinvolgendo una pluralità di società scorporande oppure combinando una pluralità di operazioni effettuate contestualmente dalla società scissa.

Con riguardo all’unitario disegno mediante il quale due società intendano procedere al loro contestuale scorporo verso un’unica beneficiaria, si osserva dunque che, in tal caso, ognuna di esse effettua la propria attribuzione alla medesima società beneficiaria, ricavandone (in proporzione al valore del patrimonio che ciascuna ha attribuito alla beneficiaria) un’assegnazione di quote di partecipazione emesse dalla beneficiaria stessa, da attribuire non ai soci delle due società scisse, ma alle società scisse stesse.

Pressochè il medesimo ragionamento va poi ripetuto per il caso in cui, a favore di una stessa beneficiaria, venga contestualmente effettuata una scissione per scorporo da parte di una società e una scissione “ordinaria” da parte di un’altra società. Il risultato che si ottiene è che il capitale sociale emesso dalla società beneficiaria per effetto di detti apporti, viene proporzionalmente assegnato in parte alla società scissa che abbia effettuato lo scorporo e in parte ai soci dell’altra società scissa che abbia proceduto alla scissione ordinaria.

Una variante a questa operazione è quella in cui un’unica società scissa effettua, a vantaggio di una beneficiaria, un’attribuzione di patrimonio in parte per scorporo, in parte per scissione “ordinaria”: vale a dire che, a fronte del patrimonio apportato per scorporo, la beneficiaria assegna una quota del proprio capitale sociale alla società scissa, mentre, a fronte del patrimonio apportato per scissione ordinaria, il capitale sociale che, di conseguenza, si forma nella società beneficiaria, viene attribuito ai soci della società scissa.

IL QUADRO

La norma
Il nuovo articolo 2506.1 del Codice civile prevede che con l’operazione di scissione mediante scorporo «una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività».

Le indicazioni operative
Il Comitato notarile del Triveneto ha di recente elaborato i nuovi orientamenti L.G.1 e L.G.2 che si aggiungono ai pronunciamenti di Assonime (circolari n. 14 e 16 del 2023) e del Consiglio nazionale del notariato (studio 45/2023)

Fonte: Il Sole 24Ore

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator