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Il nuovo Piano del mare scommette sulle misure fiscali

Il Piano del mare 2023-2025 mira a estendere l'uso del "Bollino blu" ai controlli sulla regolarità fiscale e contributiva degli armatori.

«Dare piena applicazione al “Bollino blu” rilasciato a seguito dei controlli preventivi volontari su unità da diporto e [prevedere] la sua estensione alla regolarità fiscale e contributiva degli armatori».

È uno degli obiettivi del Piano del mare per il triennio 2023- 2025 (Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2023, n. 248), che “scommette” sulle misure fiscali per promuovere il «sistema-mare», nella consapevolezza che le misure proposte potranno sortire gli stessi effetti della non imponibilità Iva alle «operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione» e ai «servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali» (articoli 8 bis e 9 del Dpr n.633/1972), della tonnage tax (articoli 155161 del Tuir) e del decreto legislativo n. 221/2016 che ha introdotto il credito d’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, la riduzione dell’80% del reddito derivante dall’utilizzazione delle predette navi, l’esonero dal versamento di contributi previdenziali e assistenziali per il personale imbarcato e la riduzione dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni.

Da qui il Piano di cui si parla, che sollecita il legislatore:

– ad agire sulla competitività fiscale che permetta di rendere concorrenziale la portualità turistica anche in termini di imposizione fiscale (Iva agevolata, Imu Tari, etc.) rispetto agli altri Paesi;

– a semplificare le transazioni di importazione/esportazione e le procedure doganali, «anche nell’ottica di accrescere la potenzialità delle scarse superfici esistenti nei porti»;

– a proporre, in sede comunitaria, la conferma dell’esenzione dal regime di accisa per i quantitativi di Gnl impiegati nel trasporto marittimo, tenuto conto che la proposta di revisione della “Energy Taxation Directive” (Direttiva CE 27 ottobre 2003, n. 96) prevede l’introduzione di accise sui combustibili navali venduti nello spazio economico europeo ( COM(2019) 640 Final – 11/12/2019).

– a conformarsi alla decisione della Commissione UE 11 giugno 2020, n. 3667 (Proroga del regime italiano a favore del registro internazionale), che impone all’Italia di adottare una «disposizione specifica» che obblighi gli armatori delle navi iscritte nel registro internazionale a tenere separata la contabilità riguardante le entrate direttamente ammissibili alle misure di agevolazione fiscale, le entrate accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo e le entrate non ammissibili (come l’acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili), e che adegui la normativa nazionale agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, laddove si prevede che «le entrate accessorie sono ammissibili solo nella misura in cui non superano il 50 % delle entrate totali lorde ammissibili derivanti dalla gestione di una determinata nave» ( Comunicazione C(2004) 43 della Commissione). Ciò fermo restando il compito del neo istituito Comitato interministeriale per le politiche del mare – Cipom di realizzare una effettiva armonizzazione delle norme e della loro interpretazione, creando [un] quadro regolatorio certo» al fine di «sburocratizzare i processi e rendere più appetibile e concorrenziale il “prodotto mare” nazionale».

Fonte: Il Sole 24Ore

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