Cerca
Close this search box.

Accordi preventivi aperti anche alle imprese agricole

Il D.lgs in materia di procedimento accertativo introduce nel sistema tributario nazionale lo strumento del concordato preventivo biennale.

Il decreto legislativo in materia di procedimento accertativo introduce nel sistema tributario nazionale lo strumento del concordato preventivo biennale. La norma, appena approvata, prevede la facoltà per soggetti “titolari di reddito di impresa” e di lavoro autonomo di determinare il proprio reddito presunto del biennio successivo sulla base di un accordo preventivo da sottoscrivere con il Fisco. In sintesi, entro il 15 marzo di ogni anno l’agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti un apposito portale su cui comunicare i dati necessari per la presentazione della proposta di concordato biennale.

L’Agenzia, sulla base dei dati ricevuti, renderà disponibile ai soggetti che ne hanno fatto richiesta la proposta di concordato dieci giorni prima del termine di versamento delle imposte sui redditi, coincidente, allo stato attuale, con il 30 giugno di ogni anno. Entro tale termine, inoltre, le imprese dovranno comunicare la propria adesione o meno alla proposta concordataria.

La conseguenza dell’accettazione della proposta è che in luogo dei redditi realmente maturati nel corso dei periodi di imposta interessati, le imprese assoggetteranno a tassazione, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Irap, il reddito concordato con l’amministrazione finanziaria. Nulla cambia in materia di adempimenti contabili e fiscali.

Di conseguenza, le imprese che sottoscrivono accordi concordatari dovranno comunque adempiere agli ordinari obblighi in materia di tenuta e conservazione delle scritture contabili, così come dovranno presentare le dichiarazioni dei redditi e Irap secondo le ordinarie regole di presentazione. Inoltre, il regime in esame non ha effetti in materia di imposta sul valore aggiunto e pertanto le imprese che sottoscrivono accordi concordatari continueranno a determinare l’imposta sul valore aggiunto secondo le regole previste dal proprio regime di appartenenza.

Lo schema di decreto legislativo parla di soggetti titolari di reddito di impresa e pertanto, a nostro parere, sono certamente da ritenersi escluse le società semplici esercenti attività agricola: come disposto dall’articolo 2249 del Codice civile, infatti, alle società semplici è precluso lo svolgimento di attività commerciale e i redditi prodotti da tali società non sono attratti nel reddito di impresa, come invece avviene per le altre tipologie societarie. Inoltre, le società semplici determinano il proprio reddito come sommatoria delle singole categorie reddituali prodotte e lo svolgimento di attività agricola rientra nella determinazione del reddito fondiario, tassato per legge sulla base delle risultanze catastali del terreno condotto. Allo stesso modo, anche le imprese agricole individuali che svolgono attività ricomprese nell’alveo dell’articolo 32 del Dpr 917/1986 sono escluse dal regime concordatario.

Al contrario le società di persone diverse dalle società semplici e le società di capitali che svolgono attività agricola possono, a nostro parere, richiedere l’accesso al concordato preventivo biennale. Come disposto dall’articolo 6 del Tuir, infatti, vige il principio di attrazione nei redditi di impresa, in forza del quale tutti i redditi prodotti da tali società, qualsiasi sia la fonte, sono ricompresi nel reddito di impresa. Pertanto, anche le società che svolgono esclusivamente attività agricola, se costituite secondo tali forme societarie, possono chiedere di aderire al concordato preventivo biennale.

Tuttavia, al di là della mera possibilità di richiesta dell’accesso al regime, è importante capire se tale facoltà rappresenta un vantaggio o meno per le società agricole: queste, infatti, se svolgono esclusivamente attività agricola, possono optare per la determinazione catastale dei redditi in forza del disposto dell’articolo 1, comma 1093 della legge 296/2006. Tale opzione, consente di determinare il proprio reddito di impresa sostituendo alle ordinarie componenti reddituali, il reddito agrario dei terreni coltivati.

È evidente come per una società che può esercitare tale opzione e dunque tassare tutti gli anni solo il proprio reddito agrario, la facoltà di concordato preventivo non sia di alcun interesse. Tuttavia, non tutte le società agricole possono optare per la determinazione catastale del reddito e non tutte le attività agricole rientrano nell’ambito dell’articolo 32 del Tuir. Tale regime, infatti, è precluso alle società per azioni.

Inoltre alcune attività, come l’allevamento eccedentario, la produzione di vegetali in serra o in vertical farming, o ancora la trasformazione di prodotti agricoli non ricompresi nella Decreto delle attività connesse, pur essendo civilisticamente agricole, non sono ricomprese nel citato articolo 32. Per tali società, al contrario di quanto detto precedentemente, l’accordo concordatario biennale può rappresentare uno strumento tributario utile per strutturare una pianificazione fiscale e finanziaria che consenta di fissare le uscite tributarie previste per il biennio a seguire.

Fonte: Il Sole 24Ore

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator