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Bonus investimenti 4.0: il nodo degli oneri accessori

Gli investimenti agevolabili prenotati entro il 31 dicembre 2022 devono essere confermati con un acconto del 20% entro il 30 novembre.

Entro il prossimo 30 novembre dovranno essere completati gli investimenti agevolabili prenotati fino al 31 dicembre 2022 con conferma d’ordine e acconto di almeno il 20% pagato al fornitore (articolo 12, comma 1-ter, Dl 198/2022).

Nei suoi documenti di prassi, l’agenzia delle Entrate – ormai solo tramite interpelli – non è però riuscita a chiarire diversi aspetti e a risolvere le difficoltà interpretative che pesano sugli operatori. Vista l’imminente scadenza, i nodi andrebbero sciolti prima di poter caricare sul gestionale il credito e fruire, dopo l’interconnessione, del primo terzo del beneficio atteso in compensazione in F24.

Gli oneri accessori

Prendiamo il caso dei cosiddetti “oneri accessori” necessari per la realizzazione di un macchinario, di un’attrezzatura o di un impianto che, «a patto che costituiscano dotazione ordinaria del bene agevolabile e siano indispensabili al funzionamento del cespite» sono ammessi al beneficio fiscale, e per i quali al momento della prenotazione del bene principale non è stato versato alcun acconto.

Qualora l’anticipo versato solo sul bene principale (entro il 31 dicembre 2022) non sia capiente anche per coprire gli oneri accessori (non anticipati sul singolo fornitore), l’agevolazione è comunque applicabile, tenendo presente il fatto che l’anticipo è avvenuto correttamente sul bene principale. Il beneficio sarà calcolato in questo modo:

sul costo originario si applicherà il credito d’imposta pari al 40%;

sul costo eccedente si applicherà il credito d’imposta pari al 20 per cento.

In un contesto analogo, con revisione del prezzo, l’Agenzia ha espresso un chiarimento a Telefisco 2019, ritenendo che, «nei casi in cui l’acconto corrisposto dovesse rivelarsi ex post inferiore al limite minimo previsto dalla norma (20 per cento) – in conseguenza, ad esempio, di una successiva revisione in aumento del costo originariamente pattuito al 31 dicembre 2018 –, l’investitore non perda la possibilità di accedere all’estensione temporale al 31 dicembre 2019. Tuttavia, in tale ipotesi, la modifica intervenuta nel costo del bene imporrà un separato calcolo dell’agevolazione».

L’acconto «capiente»

Non vi sono chiarimenti ufficiali, invece, nell’ipotesi in cui l’acconto entro il 31 dicembre 2022 venga versato ancora solo sul bene agevolabile, ma questa volta esso si dimostri comunque capiente per coprire la percentuale sull’importo complessivo dell’investimento anche tenendo conto di quanto speso in relazione ai beni accessori (capitalizzabili con il cespite principale).

In questa ipotesi, a parere di chi scrive – considerato che ai fini della quantificazione del costo rilevante agli effetti dell’iperammortamento rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione come previsto dall’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir (risoluzione 152/E/2017) e che la norma parla genericamente di acconto versato al fornitore almeno pari al 20% del costo di acquisizione – si ritiene che l’agevolazione nella misura prenotata (40%) possa essere calcolata sull’intero costo dell’investimento, comprensivo quindi anche degli oneri accessori sia pur non oggetto di prenotazione specifica.

In caso di investimenti complessi, invece, dove ci sono beni principali a cui si affiancano altri beni secondari, ma dotati di autonomia funzionale (ad esempio, un’isola robotica), non è possibile – nemmeno in caso di capienza dell’acconto (versato entro il 31 dicembre 2022) sul bene principale – considerare l’agevolazione con aliquota maggiorata (40%) sull’intero investimento, che quindi spetterà unicamente sul prenotato e non sui beni secondari.

La stessa Agenzia, in caso di sfasamento temporale nell’acquisto dei singoli cespiti con acconti versati solo sul bene principale (risposta 956-2416/2022 del 27 febbraio 2023), ha specificato che i singoli acquisti compiuti e i relativi oneri accessori, anche se effettuati a seguito della sottoscrizione di una scrittura privata modificativa, devono essere considerati come autonomi atti di investimento, con conseguente applicazione della disciplina agevolativa pro tempore vigente.

NORME E PRASSI
Rinvio all’Oic 16
In base all’articolo 110 del Tuir, il costo agevolabile va calcolato sia per i beni “ordinari” che per quelli “Industria 4.0”. La risoluzione 152/E/2017 prevede che «ai fini della quantificazione del costo rilevante agli effetti dell’iper-ammortamento, rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione come previsto dall’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir e che per la concreta individuazione dei predetti oneri occorre far riferimento, in via generale, ai criteri contenuti nel Principio contabile Oic 16, indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa».

Fonte: Il Sole 24Ore

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