Dismissioni da monitorare per mantenere il “bonus investimenti”, ma non per il furto del bene agevolato. Secondo l’articolo 1, comma 1060, della legge 178/2020, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione, i beni agevolati (”ordinari” e “4.0”) sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero, il credito d’imposta è ridotto escludendo il relativo costo. Per gli investimenti 4.0 è comunque applicabile il comma 30 dell’articolo 1 della legge 205/2017, ma solo in relazione alla disciplina dei cosiddetti investimenti sostituivi.
La risposta 7.2 della circolare 9/E/2021 delle Entrate ha chiarito che il furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione dell’agevolazione, in quanto ciò a cui occorre dare rilevanza è soltanto la scelta del beneficiario. La norma, infatti, prevede la rideterminazione del credito d’imposta nelle sole ipotesi previste dal legislatore e serve a garantire la stabilità e la durata degli investimenti oggetto dell’agevolazione nel “medio periodo”. Il riversamento scatta quindi solo quando è il soggetto beneficiario che estromette volontariamente il bene agevolato dal regime d’impresa rispetto ai tempi minimi previsti.
Ciò che il legislatore ha inteso vietare, infatti, è che l’agevolazione possa essere fruita per investimenti temporanei, realizzati solo per beneficiare del credito d’imposta. Il furto del bene oggetto di investimento, provato dalla denuncia presentata alle autorità competenti, è una casistica che determina la fuoriuscita del bene dal regime di impresa per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e che quindi non comporta la rideterminazione dell’agevolazione.
Gli effetti sul bonus
Una questione che però non risulta affrontata dalla prassi è quale sia l’eventuale effetto, sulla fruizione del bonus fiscale, del risarcimento assicurativo erogato a fronte del furto del bene agevolato nel periodo di monitoraggio.
L’assicurazione è un contratto tipicamente volontario e aleatorio, mediante il quale l’assicuratore si obbliga, contro il pagamento di un corrispettivo denominato “premio”, a risarcire l’assicurato dei danni che possono derivargli dal verificarsi di un determinato evento. Le somme incassate a titolo di risarcimento per la perdita o per il danneggiamento di beni strumentali delle imprese sono considerate plusvalenze o minusvalenze (articoli 86, comma 1, lettera b) e 101 del Tuir) e concorrono a determinare il reddito dell’esercizio in cui diventano certe e obiettivamente determinabili, indipendentemente dal momento dell’incasso effettivo. La plusvalenza o la minusvalenza è costituita dalla differenza tra l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene.
Coordinando le disposizioni di legge e i chiarimenti della prassi, si ritiene che il fatto che per il bene per cui si è fruito dell’agevolazione 4.0 possa concretizzarsi un risarcimento assicurativo, nel caso di furto nel biennio di osservazione, sia irrilevante rispetto alla possibilità di fruire comunque del credito d’imposta originariamente generatosi.
Infatti, per il bene oggetto di furto – come chiarito dalla citata risposta della circolare 9/E/2021 – non rileva alcun presidio temporale di monitoraggio del mantenimento all’interno dell’azienda. Inoltre, il trattamento fiscale attribuito dal Tuir ai risarcimenti assicurativi per questa casistica non sembra interferire in alcun modo con il concetto di “investimento effettuato”.
Fonte: Il Sole 24Ore