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Rottamazione-quater, ultima chiamata per il versamento della prima o unica rata

Il 6 novembre è la scadenza per il pagamento, con tolleranza legale, della prima o unica rata per aderire alla rottamazione quater.

Lunedì 6 novembre scade il termine per effettuare il versamento, con la tolleranza prevista dalla legge, della prima o dell’unica rata per avvalersi della rottamazione quater.
Si tratta della possibilità di estinguere in via agevolata, ai sensi dell’articolo 1, comma 231 della legge 197/2022, i debiti risultanti dai carichi affidati all’agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere interessi, sanzioni e aggio di riscossione.
In realtà, il termine ordinario di versamento è fissato dall’articolo 1, comma 232, nel 31 ottobre 2023. Però, l’articolo 1, comma 244 della legge 197/2022 precisa che la definizione agevolata non produce effetti, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni. Ne deriva, a contrariis, che il contribuente non decade dagli effetti dell’agevolazione se effettua il versamento seppur in ritardo, ma a condizione che esso non sia superiore a cinque giorni. Tuttavia, poiché il 5 novembre 2023 cade di domenica, si applica l’articolo 7 del Dl 70/2011 che, al comma 1, lettera h), dispone che i versamenti previsti da norme riguardanti l’amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo. Pertanto, il 6 novembre 2023 è l’ultimo giorno per effettuare, con la tolleranza di legge, il versamento della prima o unica rata della rottamazione quater.
È il caso di precisare che al caso di specie non si applica l’istituto del lieve inadempimento di cui all’articolo 15-ter del Dpr 602/73 che esclude la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a diecimila euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

L’agenzia delle Entrate ha chiarito (circolare 17/E/2016) che il lieve inadempimento è applicabile con riferimento agli istituti deflattivi del contenzioso, inclusa acquiescenza, adesione, avvisi bonari, conciliazione e mediazione. In altre parole, nella rottamazione quater non è previsto il lieve adempimento ma solo il termine di tolleranza di cinque giorni per il versamento; in caso contrario si decade dalla definizione agevolata e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero da parte dell’agenzia delle Entrate Riscossione dei carichi originariamente affidati dell’agenzia delle Entrate. Parimenti, non esiste possibilità di pagare le rate successive alla prima entro la scadenza di quella successiva, possibilità che invece la stessa legge 197/22 ha previsto all’articolo 1, comma 175, per l’istituto del ravvedimento speciale.

Fonte: Il Sole 24Ore

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