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Doppio grado di controllo sulle frodi Intra Ue

Il decreto legislativo introduce garanzie per operazioni intraUE da soggetti esteri e obblighi per rappresentanti fiscali, incluso l'IVA.

Garanzie per le operazioni intraUE rese da soggetti esteri e nuovi obblighi per i rappresentanti fiscali. Lo schema di decreto legislativo in materia di accertamento prevede misure specifiche anche per l’Iva (articolo 4).

Al fine di prevenire e contrastare le frodi e l’evasione d’imposta, per i soggetti extraUE che intendono effettuare da o verso l’Italia operazioni intracomunitarie, tramite un rappresentante fiscale, sarà introdotto l’obbligo di prestare un’idonea garanzia. Sembrerebbe che la stessa diventerà un requisito necessario affinché i soggetti in questione possano iscriversi al Vies e dovrà essere prestata al momento dell’inizio (o variazione) dell’attività (articolo 35 del Dpr 633/1972).

Nuovi obblighi anche per il rappresentante fiscale del soggetto estero. Questi dovrà verificare la completezza del corredo documentale ed informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. In generale, al rappresentante fiscale sarà richiesto di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del ministero delle Finanze 168/1999, ovvero deve non aver riportato condanne o sentenze per reati finanziari; non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni in materia contributiva e tributaria; non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 55/1990. Nel caso sia una persona giuridica ad essere nominata quale rappresentante fiscale, i requisiti devono sussistere in capo al rappresentante dell’ente incaricato.

Introdotta anche un’apposita sanzione fissa, di 3mila euro, nel caso in cui il rappresentante fiscale non adempia agli obblighi sopra indicati, con impossibilità di applicare l’istituto del cumulo giuridico.

La bozza di decreto rinvia poi la disciplina di dettaglio a successivi decreti del ministero dell’Economia e finanze, sia in riferimento alle modalità di prestazione della garanzia citata sia in riferimento a una seconda garanzia, richiesta allo stesso rappresentante fiscale affinché possa svolgere il suo ruolo e graduata in relazione al numero di soggetti rappresentati.

Insomma, un doppio grado di controllo a prevenzione delle frodi intraUE: sugli operatori extraUE e sui loro rappresentanti fiscali.

Fonte: Il Sole 24Ore

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