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Accordo sul recupero dei crediti di imposta

Ritorno all'adesione completa al Pvc, sanzioni ridotte al 1/6 e unificazione dei termini di recupero crediti d'imposta a 8 anni.

Ritorna l’adesione integrale al contenuto del Pvc con le sanzioni ridotte a un sesto del minimo. Oggetto di adesione anche gli atti di recupero dei crediti di imposta i cui termini di accertamento vengono unificati a otto anni (per non spettanti e inesistenti).

Adesione al Pvc

Il decreto delegato di fatto reintroduce la previsione soppressa dal 2015: in sostanza il contribuente potrà prestare adesione al contenuto integrale dei verbali di constatazione entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del Pvc. A questo scopo, come per il passato, sarà necessaria una comunicazione al competente ufficio delle Entrate e all’organo che ha redatto il verbale. La novità rispetto alla versione vigente fino al 2014 è la sospensione dei termini per l’accertamento fino all’invio della comunicazione all’ufficio e comunque non oltre il trentesimo giorno. Nei successivi 60 giorni l’ufficio notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale. Le sanzioni sono ridotte alla metà rispetto a quelle previste in caso di adesione e pertanto diventano un sesto del minimo.

Atti di recupero

Adeguandosi all’orientamento della Cassazione, vengono inclusi tra gli atti oggetto di procedimento di adesione anche quelli di recupero dei crediti di imposta che, finora, il Fisco insiste ad escluderli. Il pagamento del dovuto a seguito del procedimento adesione non potrà essere né rateizzato, né compensato. Sempre in tema di atti di recupero e con riferimento ai crediti non spettanti e inesistenti viene prevista:

a) la decadenza entro l’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito in compensazione;

b) l’acquiescenza alle sanzioni irrogate mediante il pagamento di un terzo dell’irrogato (sempre che evidentemente non venga modificato l’importo per prestare acquiescenza);

c) l’iscrizione a ruolo straordinaria in caso di impugnazione e mancato pagamento in via provvisoria di quanto dovuto entro i termini per presentare ricorso.

Contraddittorio

Abrogata la norma sul contraddittorio preventivo inserita all’interno del procedimento di adesione dal momento che tale contraddittorio sarà di fatto (quasi) sempre obbligatorio.

Lo schema di provvedimento comunicato al contribuente ai fini del (nuovo) contraddittorio preventivo prevederà anche l’invito alla definizione del procedimento in adesione.

Decadenza

Se tra l’avvio del contraddittorio e la decadenza intercorrono meno di 90 giorni il termine di decadenza viene automaticamente prorogato di 120 giorni. Non è chiaro però come operi questa previsione rispetto a quella contenuta nel nuovo articolo 6 bis dello Statuto (contraddittorio obbligatorio) che prevede differenti condizioni (devono intercorrere meno di 120 giorni e non 90) e la proroga decorre a partire dal termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e non dallo spirare della decadenza.

Fonte: Il Sole 24Ore

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