Anche per associazioni e fondazioni dotate di personalità giuridica è scattato l’obbligo di comunicazione deltitolare effettivo al Registro imprese: c’è tempo fino all ’11 dicembre prossimo. Un adempimento, quello relativo alla trasmissione dei dati sulla titolarità effettiva, imposto dalla normativa unionale (Direttiva Ue 2015/849 e successive modificazioni) al fine di contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di comprendere quali sono le modalità di ricerca del titolare effettivo per le realtà non profit e le informazioni che dovranno essere comunicate.
La nozione di titolare effettivo
In linea generale, il titolare effettivo coincide con la persona fisica, o le persone fisiche, cui è attribuibile la proprietà dell’ente o il relativo controllo (articolo 20 del Dlgs 231/2007). Tuttavia, per lefondazioni e le associazioni riconosciute, la normativa antiriciclaggio individua cumulativamente come titolari effettivi: i fondatori, se in vita; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione; i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili (articolo 20, comma 4, Dlgs 231/2007). Ciò significa che tutti i soggetti elencatidovranno essere comunicati al Registro imprese quali titolari effettivi.
In questo senso, quindi, ai fini della comunicazione del titolare effettivo, in una fondazione con un Cda di sette membri, un Presidente con rappresentanza legale e un vicepresidente che fa le sue veci in caso di assenza, tutti questi soggetti andranno indicati come titolari effettivi assieme ai fondatori, se in vita. Peraltro, merita attenzione il caso in cui il fondatore dell ’ente sia una persona giuridica (pensiamo al caso di una Fondazione corporate); in tal caso, in linea con la definizione di titolare effettivo, sarà necessario individuare e comunicare i dati della persona fisica che lo rappresenta.
Per quanto riguarda la categoria dei beneficiari questa sembra, invece, difficilmente inquadrabile nelle realtà non profit che svolgono attività a sostegno della collettività o nei confronti di una platea molto ampia di soggetti; difatti, la norma impone di comunicarli solo se “individuati o facilmente individuabili”. Per tale motivo, di regola, l’adeguata verifica dovrebbe riguardare solo le prime due categorie di soggetti.
Soggetti obbligati: gli Ets con personalità giuridica
L a normativa interna antiriciclaggio (articolo 21 Dlgs 231/2007) ricomprende nel novero dei soggetti interessati alla comunicazione del titolare effettivo le sole persone giuridiche (associazioni, fondazioni e altri istituti di diritto privato) che hanno acquisito personalità giuridica in forza dell’iscrizione nel Registro di cui al Dpr 361/2000, senza tener conto della possibilità – concessa agli enti del Terzo settore (Ets) – di acquisire la personalità giuridica con la procedura semplificata di cui all’articolo 22 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).
A rigore, tuttavia, la disposizione di cui all’articolo 21, comma 1, del Dlgs 231/2007 andrebbe interpretata in senso estensivo, cioè nel senso diricomprendere nell’obbligodi comunicazione anche le realtà del Terzo settore con autonomia patrimonialeperfetta ex articolo 22 del Codice del Terzo settore.
In caso contrario, infatti, si creerebbe una disparità di trattamento rispetto alle persone giuridiche private che, pur scegliendo di non accedere al Runts, siano dotate di personalità giuridica ex Dpr 361/2000.
Le informazioni da comunicare e le modalità di trasmissione
La comunicazione dei dati relativi alla titolarità effettiva deve contenere dettagliate informazioni quali i dati identificativi dell’ente – denominazione, codice fiscale, Pec, sede legale e, se diversa, sede amministrativa (articolo 4 Decreto Mef 55/2022)- e i dati anagrafici del soggetto/dei soggetti individuati come titolare effettivo, compresa l’indicazione del requisito che conferisce tale particolare status (ad esempio, se fondatore, se legale rappresentante o se titolare di poteri di direzione e amministrazione), nonché la dichiarazione sostitutiva di cui al Dpr 445/2000. A riguardo, sarà possibile per l ’ente indicare la presenza di circostanze eccezionali che impediscono l’accesso alle informazioni sul titolare effettivo, come nel caso in cui quest’ultimo sia un minore d’età o un soggetto inabile.
Quanto, invece, alle modalità di comunicazione la stessa deve essere inoltrata con modalità telematiche all’Ufficio del Registro imprese della Camera di commercio competente per la sede legale dell’ente. Un onere, questo, posto in capo al fondatore o al soggetto cui è attribuita la rappresentanza legale o l ’amministrazione dell’ente, previa sottoscrizione con firma digitale. Tra l’altro, giova rilevare che la comunicazione può essere assolta mediante il nuovo “Modello TE”, utilizzando «DIRE», il servizio web delle Camere di commercio.
Tempistiche e sanzioni
La comunicazione per le realtà già costituite e dotate di personalità giuridica dovrà intervenire entro l ’11 dicembre 2023, cioè entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con cui è stata attestata l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Per le realtà neocostituite è, invece, previsto l’obbligo di comunicazione entro 30 giorni dall’acquisizione della personalità giuridica. Da ultimo, si ricorda che la mancata comunicazione in merito alla titolarità effettiva comporta una sanzione amministrativa da 103 a 1032 euro. Tuttavia, se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza prevista, la sanzione pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Fonte: Il Sole 24Ore