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Leasing da iscrivere nello stato patrimoniale

La riformulazione del trattamento contabile e di quello fiscale dei beni detenuti in leasing dovrebbe essere inserita nella delega fiscale.

La riformulazione del trattamento contabile, e di conseguenza, quello fiscale dei beni detenuti in leasing dovrebbe essere inserita nella delega fiscale.

La legge 124/2017 sulla concorrenza ha disciplinato il contratto di leasing finanziario che trova una propria definizione e la relativa disciplina giuridica.

Il leasing è definito il contratto con il quale l’utilizzatore del bene ottiene la detenzione dello stesso per un dato periodo di tempo verso un determinato corrispettivo, che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto, con diritto alla scadenza di acquistarne la proprietà a un prezzo prestabilito. Inoltre, è precisato che l’utilizzatore assume tutti i rischi che derivano dalla gestione del bene.

Pertanto il legislatore dovrebbe rivedere le norme in materia di redazione del bilancio, prevedendo l’iscrizione dei beni in leasing (finanziario) nello stato patrimoniale dell’utilizzatore che assume i rischi derivanti dall’utilizzo del bene, risolvendo così anche i problemi fiscali conseguenza dell’attuale metodologia di contabilizzazione: il trattamento contabile e fiscale (per derivazione) seguirebbe le norme relative ai beni di proprietà, come già avviene per le imprese che applicano gli Ias/Ifrs.

Da notare che per gli enti locali il decreto 118/2011 prevede l’iscrizione nello stato patrimoniale dei beni che entrano nella disponibilità dell’ente a seguito di un’operazione di leasing finanziario che si considerano acquisiti al patrimonio dell’amministrazione pubblica alla data della consegna e sono rappresentati con apposite voci per evidenziare che trattasi di beni non ancora di proprietà dell’ente.

Nei principali Paesi comunitari i beni in leasing (finanziario) sono iscritti nell’attivo e nel passivo è iscritto il debito: l’ammortamento avviene in modo analogo ai beni di proprietà. In Italia il problema non è tanto la mancata iscrizione dei beni nell’attivo dello stato patrimoniale, ma la mancata iscrizione dei debiti relativi ai canoni residui: è vero che le informazioni sugli effetti che sarebbero prodotti ove i contratti di locazione finanziaria fossero contabilizzati con il metodo finanziario si trovano nella nota integrativa (articolo 2427, n. 22, del Codice civile), che è parte integrante del bilancio, ma il lettore deve ricostruire l’indebitamento in via extracontabile (con errori anche nel conteggio della posizione finanziaria netta).

Si tratta di spostare dalla nota integrativa allo stato patrimoniale i dati che già devono essere forniti dalle imprese.

L’Oic nel 2020 ha pubblicato l’esito del questionario relativo alla contabilizzazione in bilancio dei beni detenuti in leasing che aveva la funzione di raccogliere l’opinione degli operatori per promuovere una modifica legislativa sulla contabilizzazione dei leasing.

Dalle risposte è emersa la preferenza per il modello contabile basato sul metodo finanziario rispetto al modello previsto dall’Ifrs 16, che supera la distinzione tra locazione finanziaria e operativa, ma non fornirebbe una migliore rappresentazione.

La metodologia attuale crea disparità di trattamento fra imprese che acquisiscono beni strumentali finanziando l’acquisto tramite mutui/finanziamenti e imprese che acquisiscono i medesimi beni in leasing: inoltre sono esonerate le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese, generando così una carenza informativa.

Inoltre, il modello attuale, poco rappresentativo della sostanza dell’operazione di leasing, genera disparità di trattamento con le imprese Ias adopter e tra bilanci di esercizio e bilanci consolidati per i quali l’Oic 17 raccomanda l’utilizzo del metodo finanziario.

Infine, il modello finanziario non richiederebbe semplificazioni per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, mentre in ogni caso sarebbero da escludere leasing di breve durata e beni di scarso valore (articolo 2423, comma 4, del Codice civile).

Fonte: Il Sole 24Ore

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