Cerca
Close this search box.

E-fatture per forfettari e minimi, aggiornate le deleghe a intermediari

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito modalità e specifiche tecniche per estendere la fatturazione elettronica a tutti i soggetti passivi.
  • Quando Dal 17 ottobre 2023

  • Cosa scade Possibilità di delegare on-line gli intermediari

  • Per chi Soggetti passivi in regime forfettario e minimo

  • Come adempiere Comunicazione telematica con dati della dichiarazione Redditi

1. In sintesi

Tenuto conto dell’imminente estensione generalizzata dell’obbligo di fatturazione elettronica a tutti i soggetti passivi di imposta, residenti o stabiliti, a prescindere dal regime fiscale applicato, l’agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale 373040 dello scorso 17 ottobre ha individuato le modalità e le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe agli intermediari per i servizi di fatturazione elettronica.

Tali deleghe saranno pertanto attivabili in modalità telematica anche per forfettari e minimi previo riscontro di alcuni dei dati contenuti nella dichiarazione Redditi: dal 1° prossimo gennaio 2024, l’estensione dell’obbligo di e-fattura unitamente alla mancata presentazione di una dichiarazione Iva, in assenza del relativo obbligo, ha reso per questo necessario aggiornare le modalità di conferimento e di revoca delle deleghe agli intermediari.

Per attivare la delega ad utilizzare i servizi di fatturazione elettronica per conto dei soggetti non tenuti a presentare la dichiarazione Iva, perché in regime forfettario o minimo, l’intermediario delegato è tenuto infatti ad inviareall’agenzia delle Entrate una comunicazione telematica con alcuni dei dati contenuti nella dichiarazione dei redditi nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, ed in particolare l’importo del reddito lordo complessivo e l’importo corrispondente al reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM, nonché l’importo corrispondente al reddito complessivo.

Se invece non risulta presentata neppure una dichiarazione dei redditi, l’invio della delega può essere presentato dal delegante presso un qualsiasi ufficio territoriale o utilizzando specifiche funzionalità presenti nell’area riservata del portale “fatture e corrispettivi”.

In alternativa può essere presentata delega a mezzo Pec unitamente alle copie dei documenti di identità dei sottoscrittori stessi, dichiarazione sostitutiva e conservando gli originali dei moduli per dieci anni.

2. Le deleghe servizi e-fattura

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia.

L’obbligo riguarda sia le operazioni tra soggetti Iva, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.

Con il provvedimento del direttore delle Entrate del 5 novembre 2018, e successive modificazioni, sono state disciplinate le modalità per consentire il conferimento o la revoca delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

In considerazione dell’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfettario, disposta dal Dl 36/2022, è stata così prevista la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione Iva, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente aggiornando di conseguenza le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe.

L’attivazione della delega trasmessa dall’intermediario in modalità telematica, ai fini della garanzia del suo effettivo conferimento da parte del contribuente, è subordinata alla previa verifica di alcuni elementi di riscontro indicati nella dichiarazione Iva presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega.In caso di riscontro positivo, la delega viene attivata.

Per i contribuenti che non presentano la dichiarazione Iva, perché in regime forfettario, il riscontro può essere ora effettuato avuto riguardo ad alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi.

3. I campi contabili della dichiarazione presentata

Per i contribuenti, non assoggettati ad un regime fiscale speciale, ai fini della verifica della effettività della delega ricevuta, l’intermediario nella comunicazione da inviare telematicamente è tenuto ad indicare i dati esposti nella dichiarazione Iva presentata nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega, indicando il codice 1 come tipo di dichiarazione presentata.

Per i contribuenti in regime di vantaggio, nel campo dedicato all’indicazione della documentazione dichiarativa presentata si deve utilizzare il codice 2, popolando inoltre i seguenti campi:
• campo contabile 1 – l’importo da indicare è quello risultante dal “Reddito lordo o perdita” della dichiarazione (ovvero il campo LM6, nel caso del modello Redditi PF/2022);
• campo contabile 2 – l’importo da indicare è quello risultante dal ‘Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva’ della dichiarazione (ovvero il campo LM10, nel caso del modello Redditi PF/2022);
• campo contabile 3 – l’importo da indicare è quello risultante dal ‘Reddito complessivo’ della dichiarazione (ovvero il campo RN1, colonna 5, nel caso del modello Redditi PF/2022).

Per i contribuenti in regime forfettario, si deve utilizzare il Tipo di dichiarazione presentata identificata con codice 3 ed indicare:
• campo contabile 1 – l’importo da indicare è quello risultante dal ‘Reddito lordo’ della dichiarazione (ovvero il campo LM34, colonna 3, nel caso del modello Redditi PF/2022);
• campo contabile 2 – l’importo da indicare è quello risultante dal Rigo ‘Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva’ della dichiarazione (ovvero il campo LM38, nel caso del modello Redditi PF/2022);
• campo contabile 3 – l’importo da indicare è quello risultante dal ‘Reddito complessivo’ della dichiarazione (ovvero il campo RN1, colonna 5, nel caso del modello Redditi PF/2022).

In caso di presenza di più intercalari all’interno della dichiarazione Iva ovvero delladichiarazione Redditi PF occorre indicare gli importi riportati nel modulo 1.

Fonte: Il Sole 24Ore

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator