Cerca
Close this search box.

Regime Pex anche per le controllanti francesi che cedono la partecipazione italiana

La legge di Bilancio 2024 estende il regime Pex a società e enti commerciali Ue e See con partecipazioni qualificate in Italia.

Tra le novità della legge di Bilancio 2024 vi è anche l’applicazione del regime Pex a società ed enti commerciali residenti Ue e See che detengono partecipazioni qualificate in Italia.

L’articolo 16 della bozza di Manovra prevede infatti l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’articolo 68 del Tuir che così dispone: «Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1, dell’articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze (…). Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell’articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società».

Il nuovo dettato normativo finisce così per risolvere un’annosa questione che ha riguardato essenzialmente le società francesi con partecipazioni in Italia, spesso di dimensioni rilevanti, assoggettate a un trattamento discriminatorio rispetto alle società residenti, accentuatosi con la legge di Bilancio 2018 (tassazione forfettaria al 26 per cento).

Infatti, la norma in arrivo sarà priva di effetti per la generalità delle controllanti in Paesi Ue e See che hanno stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni con l’Italia, le quali prevedono, sulla scorta del modello Ocse, tassazione esclusiva delle plusvalenze nel Paese della partecipante.

La convenzione con la Francia

Sono poche le convenzioni stipulate dall’Italia che prevedono la tassazione concorrente del Paese della fonte (ovvero della partecipata): tra queste si segnalano Israele (articolo 13 paragrafi 5 e 6), Brasile (articolo 13 paragrafo 3), Corea del Sud (articolo 13 paragrafo 3) e Cina (articolo 13, paragrafo 6, anche se il nuovo testo convenzionale, ancora da recepire, è conforme al modello Ocse e prevede tassazione esclusiva nel Paese di residenza).

A questi Paesi si aggiunge la Francia che in base all’articolo 8.b) del Protocollo – che costituisce parte integrante della convenzione – prevede la tassazione nel Paese della residenza (della partecipante) della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di azioni o quote relative a una partecipazione importante (che dà diritto ad almeno il 25% degli utili della società).

Se quindi la novità normativa sembra circoscrivere molto l’ambito applicativo, sostanzialmente confinato alla sola Francia, ciò nondimeno la presenza in Italia di partecipate francesi è estremamente significativa.

L’applicazione della convenzione non risulta particolarmente penalizzante per la società cedente italiana (che può applicare la tassazione Pex riconosciutale dalla legislazione francese), mentre diverso è il caso quando è la controllante francese a cedere la partecipazione italiana. Infatti, con la sola eccezione dei redditi prodotti da stabili organizzazioni (che applicano la disciplina del reddito di impresa), i redditi delle società non residenti sono tassati secondo il principio di territorialità su base isolata, seguendo la disciplina della tassazione delle persone fisiche, con conseguente esclusione del regime Pex.

I contenziosi con l’Agenzia

Negli anni si sono instaurati contenziosi con l’agenzia delle Entrate che riteneva, in aderenza alla norma, le plusvalenze soggette a imposta sostitutiva del 26% (ovvero parzialmente imponibili in base alle percentuali al tempo applicabili alle partecipazioni qualificate) come se fossero realizzate da un socio persona fisica.

I contenziosi hanno visto soccombere l’Agenzia nei giudizi di merito in quanto la mancata applicazione della Pex violava i principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera movimentazione dei capitali: la modifica normativa proposta di fatto disinnesca il rischio di sottoporre l’Italia al giudizio di Bruxelles, in quanto la normativa italiana pone(va) delle restrizioni ai citati principi.

Recentemente è intervenuta anche la Cassazione con la sentenza 27267 del 25 settembre 2023 (si segnala anche la sentenza 21261/2023) che ha appunto indotto il legislatore a modificare il Tuir e accogliere la tassazione ridotta in favore delle partecipanti francesi. Bene ha fatto quindi il legislatore a sanare ed eliminare una chiara anomalia: la modifica legislativa risolve la questione per le cessioni a partire dal 1° gennaio 2024 e a questo fine i gruppi francesi in procinto di cedere la partecipata italiana avranno interesse a valutare l’opportunità di attendere il nuovo anno.

Resta comunque l’auspicio che, alla luce della giurisprudenza e della nuova normativa, anche l’amministrazione finanziaria prenda atto del nuovo quadro ed eviti di instaurare contenziosi, ovvero rinunci a quelli in corso.

Fonte: Il Sole 24Ore

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator