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Niente obbligo di scontrino fiscale per gli agricoltori nel regime speciale Iva

Gli agricoltori che applicano il regime speciale Iva non sono obbligati all’emissione dello scontrino fiscale.

Gli agricoltori che applicano il regime speciale Iva non sono obbligati all’emissione dello scontrino fiscale. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’articolo 2 del Dlgs 127/2015 ha previsto l’obbligo per i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiparati di memorizzare e trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri mediante i registratori di cassa telematici. Questi, infatti, possono garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

La memorizzazione elettronica sostituisce l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi e l’obbligo di certificazione mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Dallo scorso gennaio 2020, pertanto, non esiste più la ricevuta fiscale e lo scontrino è stato sostituito dal cosiddetto «documento commerciale» che è il documento che viene rilasciato al contribuente al momento di acquisto. Il documento commerciale certifica l’acquisto effettuato e costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta.

A questa regola sono previste delle eccezioni e una di queste riguarda i produttori agricoli in regime speciale Iva.

Con decreto Mef del 10 maggio 2019, sono state previste alcune operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzazione telematica. Tra queste, l’articolo 1, lettera a) ha escluso dall’obbligo le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2 del Dpr 696 del 1996. Il decreto, pertanto, ha escluso dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmente esistenti.

In sostanza, chi non era obbligato ad emettere lo scontrino fiscale non deve nemmeno memorizzare i corrispettivi telematici e rilasciare il documento commerciale.

La lettera c) dell’articolo 2 del Dpr 696/1996 dispone che non sono soggette all’obbligo di certificazione c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’articolo 34 del Dpr 633/1972.

I produttori agricoli che si avvalgono del regime speciale possono quindi vendere i prodotti agricoli senza emettere alcuno scontrino. Si rendono necessarie due precisazioni: la prima è che, comunque, sussiste l’obbligo di annotazione dei corrispettivi. La seconda è che l’esonero vale, appunto, solo con riferimento a questa fattispecie.

Per tutte le operazioni diverse da quelle che rientrano nel regime speciale, il produttore agricolo deve dotarsi del registratore telematico e certificare le operazioni mediante rilascio del documento commerciale. Si tratta dei seguenti casi:

• produttore agricolo in regime speciale che cede prodotti non compresi nella prima parte della tabella A;

• produttore agricolo che cede prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A ma acquistati presso terzi;

• produttore agricolo che opera in regime normale Iva per tutti i prodotti ceduti;

• produttore agricolo che svolge attività diverse che non possono mai rientrare nel regime speciale (fornitura di servizi, produzione di energia elettrica, agriturismo).

Infine, se richiesta dal cliente, va comunque emessa la fattura elettronica.

Fonte: Il Sole 24Ore

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