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Assegnazioni agevolate ai soci, così la gestione contabile

Scadenza imminente per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci: le società stanno valutando le azioni da intraprendere.
  • Quando Entro il 30 novembre 2023 operazione e pagamento

  • Cosa scade Operazione assegnazione con pagamento imposta

  • Per chi Società di capitali e di persone

  • Come adempiere Perfezionamento dell’atto e pagamento imposta sostitutiva

1. In sintesi

La scadenza per porre in essere l’a ssegnazione o la cessione agevolata dei beni ai soci si sta avvicinando e le società interessate stanno svolgendo tutte le verifiche e le considerazioni necessarie.

Dopo che la legge di Bilancio 2023, commi da 101 a 105, ha riaperto la possibilità dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci, l’articolo 4 del Dl 132 dello scorso 29 settembre ha prorogato il termine per perfezionare l’operazione e pagare la relativa imposta sostitutiva, dal 30 settembreal 30 novembre 2023.

Un aspetto particolarmente importante a livello pratico, che vale la pena esaminare, anche sotto il profilo dei rapporti fra soci e della complessiva gestione societaria, è quello relativo alla gestione dell’operazione dal punto di vista contabile e della movimentazione delle riserve di bilancio interessate.

2. I profili contabili dell’assegnazione agevolata

I profili contabili dell’assegnazione agevolataIn merito alla contabilizzazione dell’operazione di assegnazione agevolata va precisato, come primo concetto fondamentale, che questo profilo è completamente indipendente dalle ricadute e dagli effetti fiscalidell’operazione in capo alla società.

Si tratta peraltro di un ambito rispetto a cui non si rinvengono disposizioni o altre regole di comportamento da seguire. Infatti non esistono nei principi contabili nazionali indicazioni specifiche per la contabilizzazione delle operazioni di assegnazione di beni di impresa ai soci e neppure, ad oggi, è stato redatto dall’Oic alcun documento interpretativo riguardante tale contabilizzazione. Quale riferimento utile è disponibile invece il documento Cndcec di marzo 2016 (“L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi”).

In relazione all’aspetto del valore, in virtù dell’indipendenza fra profilo fiscale e civilistico, è possibile optare ai fini fiscali per il valore catastale e contabilizzare invece l’operazione di assegnazione assumendo il valore contabile del ben assegnato o un altro valore. In generale quindi, l’assegnazione può essere contabilizzata attribuendo al bene un valore pari al relativo costo contabile, oppure superiore al costo contabile (e in questo caso eventualmente pari al valore normale o a quello catastale o ancora ad un valore intermedio), oppure ancora inferiore al costo contabile.

3. Il valore di assegnazione

Per quanto attiene il valore di assegnazione il quesito tutt’ora irrisolto è se tale valore debba essere il valore di mercato.

Ragioni civilistiche e di corretti rapporti tra soci fanno preferire l’utilizzo di questo valore, tuttavia l’Agenzia non dà indicazioni univoche: gli esempi individuati al paragrafo 6.1 della circolare 26/E/2016 prevedono l’annullamento di riserve pari al valore normale ma la circolare 8/E/2017 al paragrafo 5.2 sembra far riferimento al valore contabile.

Anche il documento del Cndcec del marzo 2016 non fa espresso riferimento al valore normale, e il Notariato ritiene legittima l’assegnazione di un bene al valore contabile, anche se inferiore al valore di mercato, purché vi sia accordo unanime tra i soci (Studio n. 73-2017/T, paragrafo 2.5).

In ogni caso la scelta del valore a cui contabilizzare l’assegnazione agevolata deve rispettare alcuni principi fondamentali.

In primo luogo, il valore a cui l’operazione viene contabilizzata deve essere concordato tra società e soci, compresi quelli non beneficiari dell’assegnazione di immobili. Dal punto di vista formale il valore deve essere approvato dall’assemblea che delibera l’assegnazione (o, per le società di persone, nell’atto notarile con cui i soci decidono di perfezionare l’operazione).

In secondo luogo, si dovrà fornire una adeguata informativa ai terzi (creditori in particolare) per quanto attiene gli effetti che l’assegnazione produce sul valore effettivo del patrimonio netto.

In terzo luogo, è assolutamente necessario che il valore delle riserve di utili o di capitale esistenti in bilancio e in contabilità al momento della assegnazione (od eventualmente il valore del capitale sociale ove di presenti un recesso del socio) sia capiente edunque almeno pari al valore a cui si è deciso di contabilizzare l’attribuzione del bene al socio.

Quest’ultimo profilo ha rilevanza anche dal punto di vista fiscale: la circolare 37/E/2016 al paragrafo 1 chiarisce che l’assegnazione dei beni ai soci comporta la necessità di annullare riserve contabili (di utili e/o di capitale) in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione, ove tale valore può essere pari, superiore o inferiore al suo precedente valore netto contabile. La stessa circolare conclude affermando che è possibile fruire della disciplina agevolativa solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione, fermo restando, che il comportamento contabile adottato deve essere coerente con i principi contabili di riferimento.

4. La gestione contabile e le riserve da annullare

La gestione contabile dell’assegnazione assume rilievo anche in termini di riserve da utilizzare e di relative conseguenze per i soci.

Nell’assegnazione la tassazione in capo a socio e società varia infatti in funzione della tipologia di riserve annullate.

L’annullamento di riserve di capitale non comporta tassazione in capo ai soci ma determina la riduzione del costo della partecipazione (circolare 26/E/2016, paragrafo 6.1) che, se diviene negativo, vede i soci tassati per il “sottozero”.

Le riserve di utili (se non tassati per trasparenza) sono invece imponibili in capo ai soci (non in regime di impresa) nella misura del 26% ma non determinano variazioni del valore della partecipazione.Infine, le riserve in sospensione annullate sono soggette ad imposta sostitutiva del 13% versata dalla società ma liberatoria anche nei confronti dei soci assegnatari (circolare 37/E/2016, paragrafo 3.1).

Quindi, la gestione contabile dell’assegnazione e il conseguente importo delle riserve in sospensione da annullare:
• determina livelli di tassazione variabile della società che versa il 13% in funzione delle riserve annullate;
• incide sull’imposizione in capo al socio che in ipotesi di distribuzione di riserve di utili è pari al valore normale o catastale utilizzato dalla società per la determinazione della base imponibile al netto degli importi assoggettati a tassazione sostitutiva.

L’Agenzia, con circolare 37/E/2016 paragrafo 3.2, ha chiarito che il socio di società di capitali assegnatario, indipendentemente dall’entità delle riserve annullate contabilmente, assoggetterà a tassazione come dividendo il valore normale/catastale del bene assegnato, al netto degli importi assoggettati a imposta sostitutiva dalla società e pari alla somma dei valori che scaturiscono:
• dalla differenza tra il valore normale/catastale e il valore fiscale dei beni assegnati (sulla quale si applica l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5%);
• dalla entità delle riserve in sospensione d’imposta annullate per consentire l’assegnazione dei beni ai soci (sulle quali si applica l’imposta sostitutiva del 13%).

5. Le scritture contabili conseguenti

Come già detto l’Oic non ha individuato criteri di contabilizzazione dell’assegnazione ma sul punto si è espresso il Cndcec che, con il documento del marzo 2016, rimanda al valore attribuito al bene oggetto di assegnazione dai soci in sede assembleare, raccomandando l’iscrizione di eventuali plus/minusvalenze e quindi l’annullamento di riserve in misura pari al valore attribuito al bene.

A livello pratico la contabilizzazione dell’assegnazione agevolata v aria a seconda della tipologia di bene assegnato: in caso di rimanenze di rileva un provento a fronte dell’assegnazione al socio mentre in caso di immobilizzazione di registra una plusvalenza o una minusvalenza.

Se il valore di assegnazione è pari al valore contabile di carico del bene non emergono né plusvalenze e né minusvalenze.

Se invece i soci attribuiscono al bene un valore superiore al valore netto contabile emergerà una plusvalenza pari a questa differenza, da contabilizzare in voce A.5 di conto economico; in caso invece di valore attribuito inferiore al valore di carico si darà luogo ad una minusvalenza da contabilizzare in voce B.14 di conto economico.

Fonte: Il Sole 24Ore

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