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Incentivi al turismo, credito nella dichiarazione relativa all’anno di concessione

Gli incentivi del Dl 152/2021 devono rispettare norme UE 1407/2013, regole COVID-19 e il regime di aiuti al momento dell'erogazione.

La domanda

Una società operante nel settore turistico-ricettivo, il 28 febbraio 2022 ha trasmesso istanza per la richiesta di incentivi finanziari per le imprese turistiche Ifit ex articolo 1 (contributi e credito di imposta per le imprese turistiche) del Dl 152/2021 (disposizioni urgenti per l’attuazione del Pnrr e prevenzione infiltrazioni mafiose), nonché del successivo decreto del ministero del Turismo del 23 dicembre 2021 che riporta le modalità applicative per l’erogazione di contributi e dei crediti di imposta. Con decreto di concessione del ministero del Turismo, protocollo 0008180/22 del 27 giugno 2022, la società è risultata beneficiaria delle agevolazioni come riportato nell’Allegato A. Sempre il 27 giugno 2022 risulta registrata la misura nel Rna. Dato che i lavori dovranno essere terminati entro il 2024, termine indicato in decreto, e che la scrivente presenterà domanda di erogazione agli inizi del 2024, si chiede se il credito di imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno di imposta di concessione (2022) o in quella dell’anno in cui sarà emessa la determina di autorizzazione alla fruizione del credito di imposta (2024).
R. D. – Bari

In base all’articolo 1, comma 14, del Dl 152/2021, tali incentivi sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento Ue 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», e comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell’erogazione dei fondi. Con Faq 9, il ministero per il Turismo precisò che il momento dell’erogazione del contributo è individuato nel momento di «assegnazione dell’incentivo». Pertanto si ritiene che il credito d’imposta in esame debba essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno di imposta di concessione (2022).

Fonte: Il Sole 24Ore

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