Cerca
Close this search box.

Bonus ricerca e sviluppo, ammissibilità da valutare in base alle regole interne

Le spese per il credito d'imposta R&S sono valutate solo in base alle leggi nazionali, escludendo documenti stranieri o successivi.

L’ammissibilità di una spesa al beneficio del credito d’imposta per ricerca e sviluppo deve essere valutata esclusivamente in base al dato letterale della norma primaria (decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145) e secondaria (decreto ministeriale 27 maggio 2015) e pertanto non rilevano né i documenti di prassi pubblicati successivamente all’utilizzo del credito d’imposta né, in particolare, il «Manuale di Frascati» (Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development), documento redatto in lingua straniera, che – sebbene utilizzato dall’agenzia delle Entrate per verificare il requisito di novità delle spese agevolabili – resta estraneo all’ordinamento giuridico nazionale. A fornire questi principi è la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, con la sentenza 1686/6/2023.

La contestazione

Nel caso specifico, l’agenzia delle Entrate contestava a un’impresa l’indebita fruizione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, richiesto a fronte di spese inerenti la digitalizzazione dei processi e sviluppo di dispositivi prototipali dei servizi innovativi per la sicurezza privata, in ragione del fatto che erano assenti gli «elementi di novità e creatività apportati rispetto alle conoscenze già disponibili nel settore e le eventuali incertezze scientifiche o tecnologiche da superare», previsti dal «Manuale di Frascati»; con la conseguenza che il credito d’imposta doveva ritenersi inesistente. L’impresa impugnava l’atto di recupero, eccependo l’infondatezza di tutti i rilievi formulati dall’agenzia delle Entrate e sostenendo di aver diritto al credito d’imposta sulla base della relativa documentazione comprovante tutti i requisiti richiesti per la spettanza di tale credito d’imposta.

La decisione

I giudici di primo grado accolgono l’appello della società, sul presupposto che l’ammissibilità al credito deve essere valutato solo sulla base del dato letterale delle norme, primaria (Dl 145/2013) e secondaria (decreto ministeriale 27 maggio 2015), che disciplinano la specifica fattispecie del credito d’imposta. In particolare, secondo i giudici, i documenti di prassi emessi in esercizi successivo all’utilizzo del credito d’imposta non possono assumere rilevanza in quanto il contribuente non poteva ragionevolmente prevedere i suddetti chiarimenti; allo stesso modo, la società non era tenuta a conoscere e dunque ad applicare il «Manuale di Frascati», in quanto documento non previsto dalla norma primaria e secondaria. Non solo, la stessa Corte precisa anche che le valutazioni di carattere tecnico-scientifico richiedono il possesso di una serie di conoscenze che non attengono alle materie trattate dall’agenzia delle Entrate (sul punto si veda anche Cgt di Rimini sentenza n. 99/2023, Cgt di Roma sentenza n. 5918/2022 e Cgt di Napoli sentenza n. 4988/2022), motivo per cui sarebbe stato auspicabile la richiesta al Mise di un preventivo parere tecnico per valutare la pertinenza delle spese al credito d’imposta ricerca e sviluppo.

Il filone giurisprudenziale

Su queste basi, i giudici, consolidando il filone giurisprudenziale in base al quale il requisito di novità indicato nel «Manuale di Frascati» non può assumere valenza generale (sul punto si veda anche Cgt di secondo grado delle Marche con la sentenza n. 738/2023 e Cgt di Bologna sentenza n. 49/04/2022), accolgono il ricorso della società e per l’effetto annullano l’atto impugnato, con spese di lite compensate.

Fonte: Il Sole 24Ore

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator