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Il diritto alla detrazione ancora incerto se c’è un disguido allo Sdi

I dubbi rimangono sull'inizio del periodo per la detrazione fiscale in casi di problemi di consegna elettronica della fattura.

Restano irrisolti i dubbi sul dies a quo del diritto alla detrazione nei casi patologici in cui per motivi legati al canale telematico il SdI non riesce a consegnare la fattura al destinatario.
La discussione genera dalle posizioni adottate nel tempo dall’Agenzia delle Entrate che non sembrano perfettamente “coerenti” in riferimento al tema. Prima di passare ad esaminarne le criticità, è bene riepilogare il quadro normativo di riferimento.

Ai sensi dell’articolo 179 della direttiva Iva, il diritto alla detrazione dell’imposta va esercitato nel periodo in cui è sorto, ossia nel periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile, e secondo le condizioni previste dall’articolo 178, ovvero con il possesso della fattura.

L’interpretazione dei giudici Ue ha tradotto la norma nel senso di considerare il diritto alla detrazione vincolato al fatto che (i) la cessione dei beni o la prestazione di servizi abbia avuto luogo e che (ii) il soggetto sia in possesso della fattura o documento equivalente (sentenza causa C-152/02).Venendo al quadro normativo nazionale, l’articolo 19 del Dpr 633/1972 collega la nascita del diritto alla detrazione al momento in cui l’imposta diventa esigibile e stabilisce che esso è esercitabile entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto.

Con la circolare 1/E/2018, trasponendo quanto affermato dai giudici Ue all’ordinamento interno, il possesso della fattura diventa, assieme all’effettuazione dell’operazione, presupposto per la detrazione Iva, sebbene a differenza di quest’ultima, a carattere formale. Ciò determina, di fatto, che quando l’operazione è stata effettuata e poi è stata ricevuta la fattura dal cessionario/committente, il termine per la detrazione decorre da quest’ultimo momento (ovvero da quando si sono verificati sia il presupposto sostanziale sia quello formale).

I problemi a cui si accennava nascono poiché, in riferimento alla fatturazione elettronica, potrebbe accadere che il cedente/prestatore abbia emesso e trasmesso correttamente la fattura al SdI, nel senso che abbia superato i controlli previsti dal sistema, ma il SdI non riesce a consegnarla al destinatario per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla. In una situazione del genere – ed esclusivamente in riferimento ad essa – un provvedimento del direttore delle Entrate (prot. 89757/2018) e alcune Faq vincolano il termine per la detrazione alla “presa visione” della fattura da parte del cliente nell’area riservata “fatture e corrispettivi” del portale. Tale interpretazione, di certo garantista della detrazione, sembrerebbe rimetterci in termini di arbitrarietà consentendo di fatto al contribuente di estendere arbitrariamente il termine fino al momento in cui deciderà di prendere visione della fattura.

Dall’altro lato, non sembra neppure di potere considerare che il termine decorra dal momento in cui la fattura elettronica è resa disponibile nella suddetta area riservata. Tale tesi, sebbene più appropriata in termini di certezza, non è perseguibile – e non è stata perseguita dalle Entrate (risposta 435/2023) – determinando una compressione eccessiva dei tempi per l’esercizio del diritto alla detrazione. Certo, è che la diligenza/la negligenza del contribuente non dovrebbe avere influenza sulla decorrenza del termine, che dovrebbe essere collegato ad elementi certi. Considerato le due tesi estreme, la soluzione potrebbe rinvenirsi nel mezzo, ancorando, ad esempio, il suddetto termine alla messa a disposizione della fattura ma concedendo al contribuente, in via del tutto eccezionale, l’integrativa a favore nei termini dell’accertamento.

Fonte: Il Sole 24Ore

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