Pubblicato lo schema di provvedimento delle Entrate relativo agli aspetti di transfer pricing connessi con la investment management exemption (Ime) di cui all’articolo 162 commi 7-ter, quater e quinquies del Tuir, introdotta con la legge di bilancio 2023 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 17 ottobre 2023).
La norma primaria e lo schema di decreto attuativo rispondono alla finalità di scongiurare che lo svolgimento di attività di gestione in Italia da parte del gestore estero si configuri come stabile organizzazione (SO).
È fissata una serie di condizioni per cui si considera indipendente dal veicolo di investimento il soggetto, residente o non residente, anche operante tramite propria SO nel territorio dello Stato, che, in nome o per conto del veicolo di investimento non residente, operi per suo conto o per la sua filiera nelle attività di gestione. Tra le condizioni (lettera d del comma 7-quater) vi è l’obbligo di una documentazione che provi l’applicazione di prezzi di libera concorrenza ex articolo 110, comma 7 del Tuir.
A ciò risponde lo schema di provvedimento di ieri, in relazione alle prestazioni del soggetto residente (imprenditori, società di persone, società ed enti commerciali, enti non commerciali) o della SO di quello non residente (ex articolo 162 del Tuir), che operino con entità appartenenti al medesimo gruppo in nome o per conto del veicolo o delle sue controllate. Le prestazioni riguardano:
i servizi di gestione degli investimenti;
i servizi connessi e strumentali all’attività di gestione degli investimenti
resi in nome o per conto del veicolo, o delle sue controllate.
Circa il metodo per la determinazione del prezzo di trasferimento il provvedimento, dopo aver richiamato le regole di cui all’articolo 4 del Dm 14 maggio 2018, ovvero punti di forza e debolezza, adeguatezza del metodo, disponibilità di informazioni attendibili, grado di comparabilità, a cui sono aggiunte le strategie aziendali seguite dalle parti, entra nel merito della gestione degli investimenti (si veda la scheda). In linea con l’articolo 4 viene espressa la preferenza per il confronto di prezzo, stabilendo che in subordine si utilizzi il metodo transazionale di ripartizione degli utili, sulla base dell’analisi dei rischi sostenuti dalle imprese coinvolte. Se questi non sono affidabili, occorre optare per uno dei metodi Ocse di cui all’articolo 4, escludendo quelli che utilizzano un indicatore finanziario che ha i costi come base di commisurazione. Qui occorre far notare che non sempre è agevole operare con il Cup, e ancor meno con il metodo del profit split. Per cui un’apertura chiara al margine netto, eventualmente tarato su indicatori tipici di ambito finanziario uniformemente riconosciuti, andrebbe valutata.
C irca i servizi connessi e strumentali di fatto il richiamo è sempre ai metodi Ocse ma con la prevalenza del Cup e poi del profit split, richiamandosi le previsioni già viste per i servizi di gestione degli investimenti.
Qualora si operi congiuntamente nei due ambiti, allora vi sarà un’aggregazione delle operazioni anche ai fini dei citati metodi individuati dal provvedimento.
Ora non c’è dubbio che nell’ambito dell’Ime la documentazione di transfer pricing giochi un ruolo rilevante. Ma visto che l’ambito del risparmio gestito è peculiare, è opportuno che tali peculiarità siano prese in considerazione anche nell’individuazione dei metodi.
Fonte: Il Sole 24Ore