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Titolari effettivi della società, amministratori solo «residuali»

Il titolare effettivo di una società non è sempre il suo amministratore. Né lo sono per forza i consiglieri d’amministrazione.

Il titolare effettivo di una società non è sempre il suo amministratore. Né lo sono per forza i consiglieri d’amministrazione. L’avvio del conto alla rovescia per la prima iscrizione nel Registro imprese impone di identificare correttamente i soggetti coinvolti, anche a chi finora ha trascurato questo adempimento. Il 9 ottobre, infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale del Mimit, e, da questa data, è partito il termine di 60 giorni per l’indicazione nella sezione dei titolari effettivi del Registro imprese: termine, che, quindi, cade il prossimo 11 novembre.

Sono obbligati alla trasmissione dei dati:

le imprese dotate di personalità giuridica, ovvero le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative;

le persone giuridiche private, ossia le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni tenute all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al Dpr 361/2000;

i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini al trust. L’elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 24 ottobre 2019 riporta, tra gli istituti giuridici affini ai trust, per l’Italia, il mandato fiduciario e il vincolo di destinazione.

Il Dm 12 aprile 2023 ha circoscritto ai soli mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie l’obbligo di comunicazione della titolarità effettiva, prevedendo l’obbligo di indicazione almeno del costituente (fiduciante) e del beneficiario, mentre non risulta possibile indicare il fiduciario.

L’obbligo di comunicazione, pertanto, non riguarda le società di persone, le imprese individuali e le associazioni non riconosciute.

I tre criteri

Concentrando l’attenzione sulle imprese dotate di personalità giuridica, va ricordato che, in base all’articolo 20 del Dlgs 231/2007, nelle società di capitali la titolarità effettiva deve essere individuata facendo riferimento a tre criteri alternativi e successivi: solo se il primo criterio non conduce a risultati si può passare al secondo, e, se non si raggiunge una conclusione, si può passare al terzo.

Ricapitoliamo i criteri previsti, nell’ordine che deve essere seguito per la loro applicazione:

1 titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica, anche per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (“criterio della proprietà”). Se la società risulta partecipata per oltre il 25% da pubbliche amministrazioni o da loro controllate, potrà essere considerato titolare effettivo il soggetto che ha la rappresentanza dell’ente pubblico, ovvero, nel caso dei Comuni-soci, i sindaci dei Comuni;

2 qualora il criterio appena richiamato non consenta di individuare in maniera univoca il titolare effettivo, quest’ultimo può essere fatto coincidere con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, oppure il controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea, o, infine, al quale sono riconducibili particolari vincoli contrattuali che consentano comunque di esercitare un’influenza dominante (“criterio del controllo”);

3 se i primi due criteri non si rivelano utili, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente agli assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società (“criterio residuale”).

Da ciò ne discende che l’amministratore di una società non è sempre il titolare effettivo, ma può essere considerato tale soltanto in ultima istanza, quando nessuno detiene direttamente o indirettamente una percentuale superiore al 25% del capitale e nessuno esercita il controllo della società secondo le modalità prima richiamate.

Inoltre, anche se il titolare effettivo dovesse essere individuato secondo il “criterio residuale”, non andrebbe a coincidere con tutti i membri del Consiglio di amministrazione, ma soltanto con i componenti ai quali sono stati riconosciuti poteri di rappresentanza. Se il Consiglio di amministrazione agisce collegialmente senza lasciare deleghe specifiche a uno o più amministratori, ma riservando ampie deleghe al direttore generale, quest’ultimo potrebbe essere considerato il titolare effettivo.

Le regole
1 quote in usufrutto
Se le quote formano oggetto di usufrutto, chi è il titolare effettivo?

Generalmente il titolare effettivo può essere individuato nella figura dell’usufruttuario, in quanto è a lui che spetta il diritto di voto e il diritto di percepire gli utili, salvo diversa convenzione con il nudo proprietario. Se, invece, gli accordi prevedono che il diritto di voto spetti al nudo proprietario, sia quest’ultimo che l’usufruttuario possono essere considerati titolari effettivi se la partecipazione supera il 25% del capitale sociale. In caso di pegno, invece, il titolare effettivo può essere individuato nella persona del creditore pignoratizio, a cui generalmente spetta il diritto di voto (salvo diversi accordi). Infine, se la partecipazione superiore al 25% è detenuta in comunione, è titolare effettivo il partecipante che detiene la maggioranza delle quote della cosa comune (che, in base all’articolo 1105 del Codice civile decide anche per gli altri nell’ordinaria amministrazione).

2 titolari nei trust
Come si individua il titolare effettivo nei trust? Quali adempimenti sono previsti?
Ititolari effettivi sono: costituenti, fiduciari, guardiani (ovvero altre persone che agiscono per conto del fiduciario, ove esistenti), i beneficiari o classe di beneficiari e le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust, nonché qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust.Se uno di questi ruoli è rivestito da una persona giuridica, è necessario indicare il titolare effettivo persona fisica, utilizzando i codici censiti con il prefisso «titolare effettivo di».Sono obbligati alla comunicazione i trust con codice fiscale, stabiliti/residenti in Italia e quelli non residenti con redditi prodotti in Italia.La comunicazione va effettuata dal fiduciario del trust (o da altra persona per conto del fiduciario) indicando il codice “altro previsto dalla vigente normativa”.

Fonte: Il Sole 24Ore

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