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Sanatoria ricerca e sviluppo, 8 fattori da pesare in vista della proroga al 30 giugno

Proroga credito ricerca e sviluppo (DL 146/2021) dà più tempo alle imprese, ma non risolve tutte le questioni pendenti.

La nuova proroga sul “riversamento spontaneo” del credito d’imposta ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 5, commi 7-12, del Dl 146/2021 concede più tempo alle imprese per le scelte, ma non risolve tutti i problemi.

Le nuove scadenze – accolte nel decreto Anticipi (articolo 5, Dl 145/2023) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre – prevedono che l’invio telematico del modello avvenga entro il 30 giugno 2024 e il corrispondente versamento entro il 16 dicembre 2024, in unica soluzione o nella prima di tre rate annuali, con le ultime due da incrementare degli interessi calcolati al tasso legale (si attende conferma che questi ultimi termini siano applicabili anche a chi ha già presentato l’istanza).

Gli elementi da valutare

Il pressing degli uffici locali è stato in questo periodo particolarmente significativo nei confronti delle imprese che hanno indicato il credito d’imposta nei modelli dichiarativi relativi ai periodi d’imposta 2015-2019. L’esito dei contraddittori (già tenuti o ancora in corso) è sicuramente una delle tante variabili da considerare al fine di assumere una scelta ponderata che si presenta piuttosto complessa. Tra gli altri elementi da valutare ricordiamo:

1. l’eventuale presenza di un’attività di verifica già iniziata, di un Pvc già emesso o di un atto di recupero già notificato, eccetera;

2. l’esito della «due diligence tecnica» a cui sarebbe opportuno sottoporre i progetti realizzati e la relativa documentazione;

3. il superamento o meno della soglia penale ex articolo 10-quater del Dlgs 74/2000 (che, è bene ricordarlo, si computa con riferimento all’utilizzo annuo del credito e non a quello indicato nel modello dichiarativo);

4. la presenza più o meno significativa dei cosiddetti «indicatori di rischio» delle Entrate (media pari a zero, incidenza elevata del costo del personale addetto alla R&S sul totale dei costi rendicontati nel progetto, o rispetto al totale del costo personale indicato in bilancio, eccetera);

5. il sostenimento di costi di R&S anche in periodi d’imposta successivi a quelli potenzialmente sanabili, per progetti riconducibili o simili a quelli dei periodi che possono essere oggetto di riversamento;

6. la presenza di compensazioni intervenute dopo il 22 ottobre 2021 (in quanto non rientranti nella “sanatoria” ma, eventualmente, nel ravvedimento operoso – si veda Il Sole 24 Ore del 19 settembre e 10 ottobre 2022);

7. la «propensione» al contenzioso dell’impresa interessata, anche alla luce di elementi collaterali da tenere sempre presenti (rimborsi Iva, partecipazione agli appalti pubblici, ecc).

Naturalmente, può essere di aiuto nelle valutazioni anche l’esame delle massime giurisprudenziali (si veda la scheda a lato), ma oggi manca ancora un orientamento definito della Corte di cassazione, non solo sull’argomento specifico ma anche su quello più ampio (e intimamente connesso) della distinzione tra crediti d’imposta inesistenti o non spettanti, nonché delle relative conseguenze ai fini accertativi. Infatti, oggi le imprese sanno che aderire al riversamento consente di evitare, oltre agli interessi, anche le sanzioni, che gli uffici applicano (negli atti di recupero) immancabilmente al 100%, ma che ben potrebbero essere ricondotti al più mite 30% dalla giurisprudenza o dalla prossima riforma in attuazione della legge delega 111/2023.

Contraddittori e soluzioni

Le tante variabili in gioco (alcune delle quali di difficile “gestione” anche per il consulente fiscale dell’impresa) stanno influenzando anche i contraddittori con gli uffici, che (mai come in questo caso) vanno preparati con cura, possibilmente dopo aver completato quella attività di “due diligence tecnica” a cui si è già accennato. Invece di pensare immediatamente a posizioni estreme (correre a riversare l’intero importo al primo questionario ricevuto o evitare il confronto con l’ufficio puntando al solo contenzioso), si impone una valutazione ponderata di tutte gli elementi caratterizzanti il singolo caso concreto, che potrebbe anche portare a trovare un accordo con gli uffici per un riversamento parziale condiviso (in ambito sanatoria possibile solo per atti notificati o Pvc consegnati dopo il 22 ottobre 2021, come confermato dalle Entrate nel corso di Telefisco 2023).

Come è facile immaginare, non esiste una “ricetta” valida per tutte le situazioni, e a complicare ancora di più il quadro c’è l’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm sulla certificazione della qualificazione degli investimenti, secondo l’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022. La procedura – che elimina sul nascere qualsiasi contestazione possibile da parte delle Entrate sulla sussistenza dei requisiti “tecnici” per l’ammissibilità al credito d’imposta – potrebbe presentare tempistiche applicative poco compatibili con le nuove scadenze per il riversamento. Senza dimenticare che:

● se è vero che il decreto proroga di un anno il termine di decadenza per gli atti di recupero sui crediti utilizzati nel 2016 e nel 2017, non è detto che gli uffici se ne avvalgano (potremmo purtroppo assistere a comportamenti non uniformi sul territorio);

● se gli uffici, nel frattempo, redigeranno e consegneranno comunque i processi verbali di constatazione (Pvc), impediranno ai destinatari di accedere alla certificazione per le annualità interessate.

LA GIURISPRUDENZA

Contestazione progetti
Gli aspetti tecnici riguardanti i progetti e le spese eleggibili per l’agevolazione non possono essere autonomamente contestati dall’Agenzia senza l’intervento del Mise pena il vizio di eccesso di potere.
In senso favorevole al contribuente:
Cgt Veneto Sez. 3 dec. 04/07/2023;
Cgt Chieti 454/01/2022;
Cgt Rimini 93/02/2023 e 99/02/2023;

Ctp Ancona 392/02/2021;

Ctp Vicenza 14/02/2022365/03/2021 e 14/02/2022;

Ctp Napoli 4988/30/2022;

Ctp La Spezia 276/01/2022;

Ctp Roma 5918/22/2022.

In senso contrario :

Ctp Ancona 22/01/2021.

In ambito penale :

Cassazione 32330 e 32331/2022.


Innovazione dell’impresa
L’innovazione si qualifica anche nel raggiungimento di conoscenze e capacità esistenti sul mercato ma “nuove” per la singola impresa (Manuale di Oslo).
In senso favorevole al contribuente:

Ctp Reggio Emilia 173/01/2022;

Ctp Aosta 46/01/2021 e 12/01/2022;

Cgt Roma 1213/2023;

Ctp Roma 5918/22/2022;

Ctp Modena 52/02/2022;

Ctr Emilia-Romagna 307/04/2021;

Ctr Valle d’Aosta 22/01/2022. In senso contrario :

Ctp Ancona 246/01/2022 e 311/01/2022.


Spettanza del credito
L’eventuale erronea interpretazione dei requisiti di innovatività determina tutt’al più la sussistenza di un credito “non spettante”, mai di un credito “inesistente”.
In senso favorevole al contribuente:

Cgt Marche 738/1/2023;

Ctp Aosta 46/01/2021;

Ctp Roma 5918/22/2022;

Ctp Latina 610/06/2022;

Ctp Ancona 145/01/2021.


Manuale di Frascati
L’applicazione del cosiddetto “Manuale di Frascati” ai crediti attualmente oggetto di contenzioso non è citata dalle disposizioni di legge e, comunque, non può essere retroattiva rispetto ai chiarimenti tardivamente diffusi.
In senso favorevole al contribuente:

Ctp Bologna 549/04/2022;

Ctp Aosta 46/01/2021 e 12/01/2022;

Cgt Palermo 1351/12/2023 
1686/06/2023;
Ctp Roma 5918/22/2022.

In senso contrario :

Ctp Ancona 22/01/2021 e 145/01/2021.


Tecnicismi elevati
A causa delle indubbie difficoltà interpretative su materia caratterizzata da un elevato tecnicismo, le sanzioni vanno disapplicate.
In senso favorevole al contribuente:

Ctp Ancona 22/01/2021, 145/01/2021, 246/01/2022 e 311/01/2022;

Ctp Taranto 30/01/2022 e 774/01/2022.

In senso contrario :

Ctp Reggio Emilia 165/01/2022.

Fonte: Il Sole 24Ore

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