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Scissione di società extraUe neutrale ai fini fiscali

La scissione fra società extra-comunitarie è fiscalmente neutrale in Italia seguendo linee guida dell'Agenzia delle Entrate.

La scissione fra società extra-comunitarie è un’operazione fiscalmente neutrale in Italia qualora siano rispettati i principi formulati dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 470/E del 2008 e più volte richiamati anche in altri documenti di prassi (risposte a interpello n. 873/2021; n. 65/2023 e n. 294/2023) in tema di fusioni fra società cui non si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 178 181 del Tuir; norme che disciplinano le operazioni straordinarie in ambito comunitario.

In questo senso si è espressa l’agenzia delle Entrate in una recente risposta ad interpello non pubblicata. Si tratta di un chiarimento rilevante in quanto non risulta che l’tfficio si sia mai pronunciato sull’applicazione della neutralità fiscale ex articolo 173 del Tuir a scissioni di società extra-comunitarie.

La fattispecie sottoposta all’ufficio è la seguente: una holding fiscalmente residente in Stato extra Ue è intenzionata a riorganizzare il gruppo che le fa capo, e di cui fanno parte società localizzate in diversi Paesi del mondo, tra cui l’Italia; la riorganizzazione prevederebbe tra l’altro una scissione parziale a favore di una società beneficiaria neo-costituita fiscalmente residente nel medesimo Stato extra Ue avente la stessa natura giuridica della holding. Per effetto della scissione, le partecipazioni nella società italiana vengono trasferite alla società beneficiaria.

Alla luce dell’articolo 23, comma 1, lettera f) del Tuir (che prevede la tassazione in Italia delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti) e dell’articolo 13 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e lo Stato extra Ue in questione (che attribuisce potestà impositiva anche all’Italia in relazione alle plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni in società italiane poste in essere da parte di società residenti nell’altro Stato) l’istante ha interpellato l’agenzia delle Entrate al fine di richiedere conferma dell’applicazione del principio di neutralià fiscale previsto per le scissioni domestiche dall’articolo 173 del Tuir rispetto alle partecipazioni nella società italiana; ciò in virtù dell’estensione dei principi resi nelle risposte citate in tema di fusioni cui non si applicano gli articoli da 178 a 181 del Tuir.

In particolare, tali documenti di prassi avevano chiarito che il regime di neutralità fiscale ex articolo 172 può ritenersi applicabile alle fusioni non rientranti nell’ambito oggettivo dell’articolo 178 qualora siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni:

l’operazione si qualifichi come fusione in base alla legislazione civilistica italiana;

soggetti coinvolti abbiano una forma giuridica omologa a quella prevista per le società di diritto italiano;

l’operazione produca effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno un soggetto coinvolto.

Ebbene, l’agenzia delle Entrate nella risposta in commento estende, per ragioni di ordine logico-sistematico, quanto affermato con riferimento alle fusioni anche alle scissioni, nonché, precisa l’Ufficio, ad altre operazioni rilevanti per la fiscalità domestica poste in essere da soggetti localizzati in Stati extra-comunitari.

Cosicché, valutata la sussistenza nel caso esaminato dei requisiti sopra richiamati, l’agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile il regime di neutralità fiscale previsto per le scissioni domestiche dall’articolo 173 del Tuir.

La risposta dell’Agenzia è da accogliere con favore e pare lasciare intendere che gli stessi principi possano essere estesi ad altre operazioni straordinarie aventi impatti fiscali nel territorio dello Stato.

Fonte: Il Sole 24Ore

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