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Aumentano i benefici per gli enti con doppia qualifica

L'adeguamento statutario nel Terzo Settore e sport, con doppia qualifica, porta maggiori vantaggi agli enti, grazie alla riforma sportiva.

Terzo settore e sport, aumentano i benefici per gli enti con doppia qualifica. L’adeguamento statutario costituisce uno dei principali adempimenti legati alla riforma dello sport, come da ultimo novellata dal correttivo-bis. È fissato al 31 dicembre prossimo, infatti, il termine ultimo per conformare gli statuti alle nuove norme del Dlgs 36/2021, pena la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (Rnasd).

A livello soggettivo, la scadenza interessa anzitutto le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) già iscritte nel Rnasd, che saranno dunque tenute ad adeguarsi per non perdere la qualifica. Ma non solo. Come previsto dal Dlgs 36/21, il termine riguarda anche gli enti di nuova iscrizione, per i quali la mancata conformità degli statuti al citato decreto 36 è causa di inammissibilità della domanda. Ciò vale anche per quei sodalizi che siano già dotati della qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Va considerato che per gli Ets che svolgano attività sportiva dilettantistica in base all’articolo 5, comma 1, lettera t) del Codice del Terzo settore, l’accesso al Rnasd non è tuttavia un obbligo ma una chance legata ai benefici connessi ad entrambe le qualifiche. Prova ne sono i numerosi enti iscritti nel Registro del Terzo settore che, da statuto, esercitano l’attività sportiva nell’accezione ampia prevista dal Codice del Terzo settore senza tuttavia l’obbligo di risultare iscritti anche nel Rnasd.

In ogni caso, sotto il profilo dell’adeguamento statutario, il possesso della qualifica di Ets agevola gli enti sportivi. Va infatti considerato che la riforma dello sport limita l’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche di mero adeguamento al Dlgs 36/21 ai soli enti già dotati della qualifica di Asd/Ssd. Con la conseguenza, dunque, che per gli enti sportivi che non siano già iscritti nel Rnasd scatterebbe il pagamento dell’imposta all’atto di registrazione dello statuto aggiornato.

Un’eccezione in tale caso è previsto per gli enti del Terzo settore. Quest’ultimi, infatti, anche per l’adeguamento statutario alla riforma Sport, possono beneficiare di quella formulazione ampia prevista dal Codice del Terzo settore, ai sensi della quale scatta l’esenzione dall’imposta di registro per tutte le modifiche che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative (articolo 82, comma 3, del Dlgs 117/2017). La doppia qualifica da parte degli enti è, in ogni caso, incentivata dalla riforma anche sotto altri aspetti. Si pensi, infatti, al più ampio novero di attività esercitabili da questi enti e alla previsione secondo la quale il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica non è richiesto (articolo 7, comma 1-bis, del Dlgs 26/21). Si tratta di una disposizione che deroga alla norma generale del Dlgs 36, che costituisce a ben vedere la principale novità che gli enti con la sola qualifica di Asd/ssd dovranno modificare nei propri statuti. Una previsione che, proprio grazie alla speciale deroga, non trova invece applicazione per le Asd/Ssd che siano anche Ets. Con la conseguenza che quest’ultimi potranno dunque essere dispensati da una nuova modifica statutaria, nella misura in cui negli statuti siano previste tutte le altre clausole richieste dall’articolo 7 del Dlgs 36/21 (già contenute nella previgente legge 289/2002).

Fonte: Il Sole 24Ore

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