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Niente detrazione Iva se l’operazione in reverse charge è inesistente

Secondo i giudici dell'UE, se il fornitore non è chiaro, il committente non può recuperare l'imposta senza dimostrare l'evasione.

La Corte di giustizia tributaria di I grado di Torino è stata chiamata a esprimersi, nell’ambito di una più ampia contestazione, riguardo la detraibilità dell’Iva relativa a fatture per operazioni inesistenti in inversione contabile.
Questo argomento è stato oggetto di vari dubbi interpretativi e, infatti, in materia, si è dovuta esprimere la Corte di cassazione a sezioni unite (vedi articolo “Reverse charge, Iva indetraibile se l’operazione è inesistente”), che non si è discostata dall’orientamento della giurisprudenza comunitaria.

Successivamente è intervenuto anche il legislatore con l’articolo 1, comma 152, della legge n. 197/2022 (vedi articolo “Legge di bilancio 8: reverse charge, senza operazione stop alla detrazione”), al fine di normare quanto espresso dalla suindicata giurisprudenza.
L’intervento delle sezioni unite è stato richiesto dalla sezione quinta della Cassazione, affinché fornissero chiarimenti in relazione alla rilevanza o meno della parte finale del primo periodo dell’articolo 6, comma 9-bis.3, alle fatture per operazioni inesistenti in reverse charge. In particolare quest’ultimo comma prevede che “Se il cessionario o committente applica l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell’imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l’imposta eventualmente non detratta ai sensi dell’articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.

Il secondo periodo dell’articolo 6, comma 9-bis.3 disciplina, invece, le ipotesi in cui l’errata applicazione dell’inversione contabile riguardi operazioni inesistenti, prevedendo che anche in questi casi si applichi la disposizione del primo periodo, con l’irrogazione della sanzione amministrativa compresa tra il 5 e il 10 per cento.
Le sezioni unite avevano affermato “deve ritenersi che la prescritta neutralizzazione dell’IVA a credito e di quella a debito nell’ipotesi di inversione contabile prevista dalla prima parte dell’art. 6, c.9-bis.3 riguardi esclusivamente le operazioni inesistenti che siano astrattamente “esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta”, e non anche le operazioni inesistenti astrattamente imponibili per le quali non è ammesso il diritto a detrazione”. Quindi, i giudici di legittimità, richiamando anche l’orientamento della giurisprudenza comunitaria, hanno ribadito che il diritto alla detrazione è legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi di cui trattasi, per cui, in difetto della cessione effettiva dei beni o della prestazione dei servizi, la detrazione è preclusa.

Al fine di comprendere i chiarimenti forniti dai giudici di piazza Cavour, bisogna tenere in considerazione anche la sentenza della Corte di giustizia Ce-Ue – Sentenza 11 novembre 2021, n. C-281/20, in cui vengono fornite delucidazioni riguardo l’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti in reverse charge. Secondo i giudici comunitari, se non viene individuato il vero fornitore/prestatore, l’Amministrazione finanziaria deve negare il diritto a detrarre l’Iva al committente, senza dover provare l’evasione.

Visto il persistente contrasto interpretativo, il legislatore ha sentito la necessità di intervenire normativamente, con il fine di chiarire definitivamente la portata e l’ambito applicativo dell’articolo 6, commi 9-bis.3 del Dlgs n. 471/1997, “in nome del supremo principio, nazionale e sovranazionale, di certezza del diritto”.
In particolare, con l’articolo 1, comma 152, della legge n. 197/2022, è stato previsto che “all’articolo 6, comma 9-bis.3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto applicata mediante inversione contabile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni dei periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 6 con riferimento all’imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l’esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole”.

Fatti di causa
L’Amministrazione finanziaria ha contestato l’utilizzo di fatture passive, in reverse charge, per operazioni inesistenti, recuperando a tassazione l’Iva indebitamente detratta.
La Corte di giustizia tributaria di I Grado di Torino, con la sentenza n. 624 del 28 agosto 2023, si è dovuta esprimere in relazione alla novella normativa introdotta con il suindicato comma 152 e, in particolare, sulla asserita assenza di consapevolezza della contribuente e, anzi, sulla effettiva esistenza delle operazioni, oltre che sull’assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’ufficio accertatore e sulla detraibilità dell’Iva in quanto alle operazioni inesistenti in reverse charge non si applicherebbe l’articolo 6, comma 6, Dlgs n.471/97, ma l’articolo 6, comma 9-bis.3.

Riguardo queste eccezioni di parte, i giudici di merito hanno evidenziato che è sufficiente che l’Amministrazione finanziaria constati plurimi e significativi indici che rivelano la natura di cartiere o filtri dei fornitori, in particole sottolinea che le cessioni possono considerarsi solamente apparenti nel caso in cui il fantomatico fornitore ha: “un’esistenza relativamente breve, il raggiungimento, nel corso di breve tempo, di volumi di affari ingentissimi, l’assenza di strutture produttive e beni strumentali adeguati, la carenza di personale dipendente, il mancato assolvimento agli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte, la vorticosa successione di accrediti e prelevamenti di cospicue somme di denaro dai conti correnti. Quanto alla pretesa buona fede della società, infatti, giova sottolineare che trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti, la buona fede della società, in qualità di acquirente, è esclusa in radice, non potendo essere ignara del fatto di non concludere, con i predetti fornitori, sotto il profilo materiale, nessun acquisto”.

Nel proseguo della sentenza vengono forniti anche ulteriori chiarimenti relativamente al caso in cui le operazioni fossero state constatate come soggettivamente inesistenti, in particolare secondo i giudici di merito “la parte dovrebbe dimostrare che, pur usando l’ordinaria diligenza, in ragione della qualità professionale ricoperta, non avrebbe potuto avvedersi dell’inesistenza sostanziale del proprio contraente”.

Conclusioni
I giudici di prime cure, uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale comunitario e delle sezioni unite, ritengono indetraibile l’Iva relativa a fatture per operazioni inesistenti in reverse charge e applicabile la sanzione di cui all’articolo 6, comma 6, Dlgs n.471/97, e chiariscono che, come insegna la Corte di cassazione, con sentenza n. 24160/2022, “l’Amministrazione finanziaria può dimostrare anche con presunzioni semplici l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spettando al contribuente […] provare l’esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero per la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento utilizzati, in quanto quest’ultimi vengono utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia”. 

Fonte: Agenzia delle Entrate

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