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Rimanenze di magazzino da riallineare anche in bilancio

La possibilità di riallineare valori rimanenze magazzino in manovra è positiva ma necessita di ulteriori miglioramenti.

La possibilità di riallineare i valori delle rimanenze di magazzino, che sarebbe inserita nella manovra il cui testo è in via di definizione, è una buona notizia ma dovrebbe essere ampliata.

L’intento è consentire la regolarizzazione delle differenze che normalmente si generano tra rimanenze di magazzino contabili e fisiche anche al fine di rendere più trasparente e patrimonializzare il bilancio delle imprese: il tutto tramite il versamento di un’imposta sostitutiva.

Questa possibilità dovrebbe interessare in modo particolare eventuali differenze rilevanti perché l’articolo 39 del Dpr 600/1973 già prevede che le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se errori e omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico e nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione: si vedano anche l’articolo 14, lettera d), del decreto e la circolare 40/1981.

Alcuni problemi civilistici potrebbero sorgere per situazioni particolari nelle quali le rimanenze in bilancio sono state sopravvalutate (imprese in perdita), diminuendo così i costi del conto economico, oppure sottovalutate (imprese in utile) in modo rilevante.

Tuttavia, visto che la norma intende rendere più trasparente il bilancio delle imprese, dovrebbe essere estesa al riallineamento dei valori delle rimanenze ai valori correnti nel caso di valutazione con il metodo Lifo.

Le rimanenze devono essere valutate al costo d’acquisto: tuttavia, il Codice civile consente la valutazione con i metodi alternativi Lifo, Fifo e costo medio.

Nell’articolo 2426, n. 10, del Codice civile il metodo generale per la determinazione del costo dei beni è il costo specifico che presuppone l’individuazione e l’attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificatamente sostenuti per le unità medesime.

Tuttavia, la norma di legge prevede che il costo delle rimanenze di magazzino di beni fungibili (beni che presentano le stesse caratteristiche e sono fra loro scambiabili) può essere determinato alternativamente con i metodi Fifo, costo medio ponderato e Lifo.

Pertanto, il costo specifico si applica obbligatoriamente ai beni non fungibili, mentre i beni fungibili possono essere valutati con i metodi alternativi.

Inoltre, nel caso di utilizzo dei metodi alternativi, in particolare, Fifo «primo entrato, primo uscito» e Lifo «ultimo entrato, primo uscito», se il valore ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa (articolo 2426, n. 10, del Codice civile).

Pertanto l’evidenza delle rimanenze a valori correnti (che, generalmente, situazione da verificare caso per caso, dovrebbe corrispondere alla valutazione ai costi medi) è già presente nel bilancio, non nello stato patrimoniale, bensì nella nota integrativa, che è parte del bilancio: si tratterebbe di fare un semplice “trasloco” dalla nota integrativa allo stato patrimoniale.

Non è una rivalutazione delle rimanenze, ma una più corretta collocazione, nell’ambito del bilancio, della valutazione corrente (senza transito nel conto economico: principio contabile Oic 29).

La valutazione Lifo non risponde più ai moderni principi di redazione del bilancio, per questo ci sono imprese che vorrebbero abbandonarla al fine di esporre nello stato patrimoniale le rimanenze a valori più in linea con la reale situazione: ulteriore effetto sarebbe la semplificazione delle procedure di valutazione.

Infatti, le differenze più rilevanti, rispetto alla valutazione a valori correnti, emergono proprio dall’utilizzo del metodo Lifo che immagina usciti (ceduti) per primi i beni acquistati/prodotti per ultimi (più recenti) con l’effetto che le rimanenze sono valorizzate ai prezzi più remoti: questo comporta, generalmente, la sottovalutazione delle stesse e l’obbligo d’indicazione nella nota integrativa di quella che comunemente è definita «riserva (latente) Lifo».

Fonte: Il Sole 24Ore

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