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Pex, compensabili le minus nel limite del 5%

Il decreto legge Anticipi introduce modifiche alla participation exemption (Pex) nell'articolo 7, come riportato nelle bozze circolate.

Il decreto legge Anticipi approvato lunedì nella riunione del Consiglio dei ministri all’articolo 7 (almeno stando alle bozze circolate) introduce delle modifiche alla disciplina della participation exemption (Pex). Il comunicato di Palazzo Chigi che la finalità è l’estensione della Pex anche ai soggetti non residenti, sulla scorta della giurisprudenza unionale e di Cassazione.

Facciamo un passo indietro. La Pex è un istituto ormai consolidato, introdotto con la riforma Ires del 2003, per uniformare l’Italia al trattamento fiscale di altri paesi europei che già prevedevano una parziale o totale esenzione da imposta in caso di cessione di partecipazioni provviste di determinati requisiti.

La norma del decreto Anticipi agisce sull’articolo 68 del Tuir riguardante le plusvalenze, con l’aggiunta di un comma – il 3-bis – rispetto all’impianto attuale. La disposizione riguarda le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, disciplinate dalla lettera c) dell’articolo 67 del Tuir. Ricordiamo peraltro che dal 1° gennaio 2019 le plusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate o non qualificate scontano l’imposta sostitutiva del 26 per cento. Il trattamento è stato uniformato rispetto al passato in cui per le non qualificate vigeva la ritenuta del 26% mentre per le qualificate un meccanismo di parziale imposizione. È richiamata peraltro espressamente l’esclusione delle plusvalenze di cui al comma 4 dell’articolo 68, che riguarda le plusvalenze da contratti di associazione in partecipazione con associati non residenti nonché le cessioni di partecipazioni, qualificate e non, relative a società residenti in paesi a regime fiscale privilegiato.

Pertanto, per le partecipazioni qualificate le relative plusvalenze, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze. Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Fin qui la norma in relazione alle plusvalenze riguardanti la categoria dei redditi diversi.

Dopodiché la stessa disposizione prosegue per stabilire che la compensazione fra plusvalenze e minusvalenze nei limiti del 5 per cento si applica alle cessioni di partecipazioni qualificate che si caratterizzano per i requisiti Pex ovvero: l’ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, la classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, la residenza fiscale della partecipata in Stati o territori white list, l’esercizio di un’impresa commerciale da parte della partecipata. Si tratta di cessioni che sono effettuate da società ed enti commerciali residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società.

Fonte: Il Sole 24Ore

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