Quando un conferimento di partecipazioni a realizzo controllato in base all’articolo 177, comma 2 o comma 2-bis, Tuir è minusvalente, l’applicazione della norma non viene meno. L’unico effetto, secondo le Entrate, è che la minusvalenza non è deducibile.
Con la risoluzione 56/E del 2023 dell’Agenzia viene correttamente risolto un dubbio interpretativo causato dal principio di diritto 10 del 2020 e nella risposta 537 del 2020.
L’articolo 177 del Testo unico prevede – ai fini della determinazione del reddito del soggetto che abbia effettuato un conferimento di partecipazioni, a secondo dei casi, di controllo o collegamento – una deroga – a certe condizioni – alla regola generale di cui all’articolo 9 del Tuir, che individua come il corrispettivo il «valore normale» delle partecipazioni ricevute in cambio. In particolare, l’articolo 177 dispone che il corrispettivo è pari al valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della società conferitaria (che si traduce, dal punto di vista contabile, in un equivalente incremento del patrimonio netto da parte della società medesima).
Un caso particolare è quello in cui il corrispettivo come sopra determinato (pari al valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della società conferitaria) è inferiore al costo fiscale della partecipazione in capo al conferente e quindi il conferimento sia “minusvalente”. Per fare un esempio:
– costo fiscale della partecipazione in capo al conferente: 1.000;
– valore normale della partecipazione: 5.000;
– aumento di capitale e sovrapprezzo della conferitaria per effetto del conferimento: 800.
In questo caso, la plusvalenza calcolata utilizzando il valore normale è 4.000; mentre utilizzando il valore di conferimento si verifica una minusvalenza di 200.
La risoluzione 38/E del 2012 e le successive risposte 135 e 568 del 2020 avevano affermato che, non essendovi un esplicito riferimento alla determinazione della minusvalenza né nella norma né nella relazione illustrativa, in caso di conferimento minusvalente, le minusvalenze realizzate si dovessero ritenere realizzate e fiscalmente riconosciute solo se determinate con la regola del «valore normale». Si è quindi sempre ritenuto che la conseguenza dei conferimenti a realizzo controllato minusvalenti fosse solo l’indeducibilità delle minusvalenze (200 nell’esempio), ma non anche la tassabilità della differenza fra valore normale e costo fiscale (4.000 nell’esempio).
Sia il principio di diritto 10 del 2020, sia la risposta 537 del 2020 hanno adottato una formulazione che ha fatto ritenere ad alcuni che l’Agenzia avesse cambiato opinione e ritenesse che, in presenza di conferimento minusvalenti, l’articolo 177 non fosse del tutto applicabile e quindi non solo la minusvalenza (200) non fosse deducibile ma fosse, inoltre, tassabile la plusvalenza (4.000).
L’incertezza è fugata dalla risoluzione 56/E del 2023 che – confermando la risoluzione 38/E del 2012 – ha ribadito che il conferimento minusvalente non determinerà l’applicazione delle regole di determinazione del reddito previste dall’articolo 9 del Tuir in capo al soggetto conferente. La differenza (negativa) tra il minor valore della partecipazione ricevuta dal conferente, successivamente all’operazione di conferimento, rispetto al valore fiscale della partecipazione conferita, comporta comunque l’applicazione dei commi 2 e 2-bis, dell’articolo 177 del Tuir, ma non consente al conferente di dedurre la minusvalenza.
Fonte: Il Sole 24Ore