Nella stima della rendita catastale delle centrali di produzione di energia elettrica da fonte eolica non si deve comprendere l’incidenza sulla stessa (non trascurabile) apportata dalla presenza del palo di sostegno dell’aereogeneratore. È quanto precisa la circolare 28/E/2023. In sostanza viene apportata una drastica rimodulazione del concetto di costruzione nei casi, come quello in esame, in cui esso è impropriamente associato ai soli caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare 2/E del 2016.
L’associazione del palo a una costruzione ha fatto sì che il suo valore concorresse nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale. Questa superata posizione dell’Agenzia, può essere intravista, come un arroccamento in difesa delle assunzioni che facevano riferimento alla legge di stabilità n 190/2014 (articolo 1, comma 244), che riprendeva principi e concetti espressi nella circolare 6/T del 2012 dell’agenzia del Territorio, venuta però in contrasto con il disposto modificato della legge 208/2015 (articolo 1, comma 21) che vuole fuori dalla stima impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Pertanto assolutamente pertinente sotto il profilo tecnico oltre che giuridico l’orientamento della Suprema corte, riportato nella circolare che si commenta, laddove ha chiarito che la torre eolica assolve la funzione di componente essenziale ed attiva della macchina per generare l’energia elettrica.
Le prime decisioni della Suprema corte rinviavano l’accertamento di strumentalità o meno al giudice del merito, mentre le più recenti sentenze hanno previsto che fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello specifico impianto (da dedurre da parte dell’agenzia delle Entrate) di regola le caratteristiche ordinarie degli impianti eolici sono tali per cui la torre di sostegno partecipa al processo produttivo, senza necessità di rinviare la valutazione al giudice di merito.
Tale orientamento giurisprudenziale non ha motivo per non traslarsi alla sottostante opera di fondazione, senza della quale la torre non starebbe in piedi, considerato pure che la platea di fondazione non avrebbe alcuna utilità strumentale per usi produttivi diversi da quello in atto, stante pure l’ubicazione ordinariamente su creste montuose la cui natura urbanistica è puramente agricola.
IN SINTESI
La linea della Cassazione
Come ricorda la circolare 28/E/2023, mell’ambito delle più recenti pronunce, la Suprema Corte, tenuto conto dell’affinamento dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia, ha precisato che – fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello specifico impianto (da dedurre da parte dell’agenzia delle Entrate) – di regola le caratteristiche ordinarie degli impianti eolici sono tali per cui la torre di sostegno partecipa al processo produttivo, senza necessità di rinviare la valutazione al
La circolare
Alla luce della giurisprudenza la circolare 28/E/2023 ritiene superate le indicazioni contenute nel precedente documernto di prassi (la circolare 27/E del 2016), secondo cui le torri eoliche sono da annoverare tra le “costruzioni” a prescindere da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità al processo produttivo
Fonte: Il Sole 24Ore