Tra i regimi di determinazione del reddito contenuti nel quadro OP rientra anche quello della “trasparenza fiscale” ex articoli 115 e 116 del Tuir, che prevede l’attribuzione diretta ai soci del reddito prodotto dalla società, indipendentemente dall’effettiva percezione, così come avviene per le società di persone.
Le disposizioni attuative di questo regime sono contenute nel Dm 23 aprile 2004.
Le regole del regime
Possono esercitare il regime di trasparenza fiscale ex articolo 115 del Tuir le società di capitali partecipate solo da altre società di capitali e sempre che ciascun socio possieda una percentuale di partecipazione agli utili e di diritti di voto della società trasparente non inferiore al 10% e non superiore al 50 per cento. Tali requisiti:
devono risultare soddisfatti in capo a tutte le società partecipanti;
devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d’imposta della partecipata in cui si esercita l’opzione;
e devono permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. La loro mancanza rende inapplicabile il regime secondo il principio “all in all out” (circolare 49/E/2004, paragrafo 2.4.6).
Preclude l’accesso al regime la fruizione di riduzioni dell’aliquota Ires da parte dei soci e l’esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale o mondiale.
Il regime opzionale di trasparenza fiscale ha durata triennale e gode del rinnovo automatico per un altro triennio, salva la comunicazione di revoca.
Società a ristretta base
L’opzione per la trasparenza ex articolo 116 del Tuir può essere invece esercitata dalle sole Srl interamente partecipate da persone fisiche, purché il numero di soci non sia superiore a dieci (venti per le società cooperative).
Pur in presenza di tali requisiti, l’opzione per il regime di trasparenza fiscale ex articolo 116 del Tuir è comunque escluso qualora la partecipata realizzi un volume di ricavi che supera le soglie previste per l’applicazione degli Isa.
Anche nella trasparenza per le Srl a ristretta base proprietaria l’opzione ha la durata di tre esercizi sociali ed è irrevocabile; al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo revoca.
La compilazione del quadro
Passando alla compilazione del modello, si precisa che la sezione III del quadro OP va redatta dalla società trasparente per comunicare l’esercizio dell’opzione, la sua revoca o la conferma del regime. Tale comunicazione deve essere effettuata a cura della società trasparente con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o revocare o confermare l’opzione, barrando la specifica casella del rigo OP11.
Nei righi da OP12 a OP15 vanno indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti ex articoli 115 e 116 del Tuir: in colonna 1, il codice fiscale della persona fisica partecipante e in colonna 2 il codice fiscale della società partecipante.
Si segnala, infine, la possibilità di accedere al regime opzionale del patent box, compilando la sezione IV del quadro OP, valevole sia ai fini delle imposte sui redditi che Irap.
Fonte: Il Sole 24Ore