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La società scissa scorpora solo una parte del patrimonio

Professionisti studiano nuove norme di scissione mediante scorporo introdotte dal dl 19/2023 con l'ausilio di circolari informative.

Dottori commercialisti, notai e avvocati stanno iniziando a prendere confidenza con le norme relative all’operazione di scissione mediante scorporo, introdotta dal dl 19/2023 (che ha inserito nel Codice civile il nuovo articolo 2506.1, in vigore dal 22 marzo 2023) anche con l’aiuto dei primi approfondimenti elaborati della dottrina professionale e resi pubblici di recente: ci si riferisce alle circolari di Assonime 14/2023 e 16/2023 e allo studio del Consiglio nazionale del notariato 45/2023.

La legge definisce la scissione mediante scorporo l’operazione con la quale «una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività».

Le modalità

In sostanza, oggi a una scissione (e, quindi, un’operazione di natura riorganizzativa e non traslativa che si svolge in continuità contabile e in neutralità fiscale) si può addivenire alternativamente:

con la modalità “tradizionale” e cioè assegnando ai soci della società scissa le quote della società beneficiaria che si originano con l’apporto di patrimonio che la scissa effettua a favore della beneficiaria;

con la modalità dello scorporo e cioè con l’assegnazione alla società scissa (e non ai suoi soci) delle quote della società beneficiaria che rinvengono dalla scissione.

La natura non traslativa dello scorporo comporta, in particolare, che non si applicano (così come accade per le fusioni e le scissioni “tradizionali”) le norme da rispettare per la valida circolazione dei beni immobili: conformità catastale, regolarità urbanistica, prestazione energetica, eccetera.

L’oggetto

Il primo tema che la nuova norma sollecita ad affrontare è quello di capire cosa significhi che oggetto di scorporo è una “parte” del patrimonio della società scissa.

È anzitutto pacifico che lo scorporo possa avere a oggetto tanto un compendio aziendale quanto singoli asset appartenenti alla società scissa, sia che si tratti di elementi dell’attivo, sia che si tratti di elementi del passivo. Al riguardo, si osserva, tra l’altro, che, mentre in un’operazione di conferimento, le voci del passivo possono essere conferite solo nel contesto di un conferimento di un compendio aziendale, nell’operazione di scorporo possono essere attribuite alla società beneficiaria voci del passivo a se stanti e cioè non connesse alla loro inerenza a un complesso aziendale.

Non è in discussione nemmeno la possibilità di apporto di un asset di valore contabile negativo, che però abbia un valore corrente positivo (per tale contabilizzazione positiva occorre tuttavia la redazione di una relazione di stima). A una perizia si deve altresì ricorrere quando lo scorporo sia deciso da una società di persone al fine di effettuare il proprio apporto in una società di capitali.

Problematico è invece stabilire se l’intero patrimonio della società scissa possa essere attribuito alla società beneficiaria: operazione con la quale, dunque, la società scissa diverrebbe la holding della società beneficiaria. Quindi, se la società scissa fosse una società “operativa”, l’operazione di scorporo, in tal caso, provocherebbe anche una modificazione del suo oggetto sociale.

Sia Assonime che il Consiglio nazionale del notariato si pronunciano in senso restrittivo circa l’attribuzione alla società beneficiaria dell’intero patrimonio della società scissa: l’osservazione che la nuova normativa si riferisce allo scorporo di una “parte” del patrimonio della società scissa deve indurre a ritenere che lo scorporo non può riguardare l’intero patrimonio della società scissa perché, in tal caso, non una scissione si avrebbe, quanto un’operazione di conferimento (in sede di costituzione di una nuova società). Si tratta però di un’interpretazione che non risolve il tema di “quanta parte” di patrimonio la società scissa debba tenere per sé, affinchè la scissione resti tale e non sia riqualificabile come conferimento.

Fonte: Il Sole 24Ore

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