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Contabilità separata per il gasolio paraffinico commerciale

Aggiornare licenze entro il 1° dicembre 2023 e mantenere contabilità separata per l'HVO, riconosciuto diverso dall'agenzia delle Dogane.

Licenze da aggiornare entro il 1° dicembre 2023 e contabilità separata per l’Hvo, il carburante di origine vegetale che, per l’agenzia delle Dogane (circolare 21/2023), è un prodotto commercialmente e fiscalmente distinto dal gasolio tradizionale.

Fin dalla sua diffusione, infatti, gli operatori si sono richiesti se questo prodotto potesse essere movimentato sulla base degli stessi sostrati normativi vigenti, in ciò rilevando anche la classificazione doganale dei prodotti in questione, che di fatto, è la medesima. Tale, però, la (formale, più che sostanziale) differenza tra i due prodotti, che l’Agenzia sceglie ora di qualificarli in maniera separata, aggiungendo alla codificazione doganale NC dei codici addizionali (CADD) con i quali distinguere il gasolio dall’HVO e, più tecnicamente, dai prodotti paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento.

Ovviamente, la distinzione tra i prodotti non tocca la loro sostanziale assimilazione, tanto che il legislatore, già con la conversione del Dl 57/2023, ha disposto che il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all’articolo 24-ter del TU Accise, nonché delle altre agevolazioni per il gasolio previste dalla relativa Tabella A (es. avio, nave, agricolo, ecc..), si applicano anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell’uso previsto in sostituzione del gasolio. Pertanto, questi prodotti sono ammessi ad un uso esente da accisa o sono assoggettati ad un’aliquota ridotta solo qualora ricorrano le medesime condizioni legittimanti, oggettive e soggettive, previste per il gasolio commerciale classico.

Per questi prodotti, resta aperto il tema della detenzione, che ad oggi sembra ricondursi a principi di segregazione, che escluderebbe la possibilità di miscelazione nei depositi commerciali e negli impianti (riservando la stessa ai depositi fiscali).

Tanto premesso, con la circolare 21/2023 viene disposto che gli esercenti depositi o impianti che detengono e movimentano i gasoli paraffinici da sintesi o da idrotrattamento sono tenuti a richiedere l’aggiornamento della licenza d’esercizio all’Ufficio delle dogane competente e ad utilizzare i nuovi CADD, già attivi in ambiente di esercizio, anche nella compilazione dei relativi documenti di accompagnamento, adeguandosi alle nuove disposizioni entro il 1° dicembre 2023. Dunque, ciascuna tipologia di gasolio paraffinico sopra indicato formerà oggetto di separata contabilizzazione per i fini fiscali, secondo le ordinarie regole di tenuta dei registri di carico e scarico applicabili al deposito dove lo stesso è stoccato.

Restano, altresì, ferme le modalità per la presentazione telematica dei dati di contabilità da parte dei soggetti a tal fine obbligati, in particolare per quanto riguarda le partite movimentate negli usi agevolati.

Fonte: Il Sole 24Ore

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