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Società sportive dilettantistiche escluse a tavolino dai benefici Iva

Agenzia Entrate: alcune società sportive dilettantistiche escluse ingiustamente dai benefici IVA, con notifiche di accertamento in corso.

Società sportive dilettantistiche escluse oggettivamente a tavolino dai benefici Iva: sarebbe questa la tesi sostenuta da alcuni Uffici dell’agenzia delle Entrate che stanno notificando accertamenti per il recupero dell’imposta.

La contestazione

Alcuni Uffici hanno preteso l’Iva sulla totalità delle operazioni attive delle società sportive dilettantistiche. Le contestazioni non conseguono, come spesso accade, dall’assenza dei requisiti per fruire delle agevolazioni o dal riscontro di irregolarità in sede di controllo, ma dal convincimento “a tavolino” che l’ente sportivo, se costituito in forma di «società» (e non di associazione) abbia «insito» il requisito della «commercialità», e quindi l’astratta possibilità di produrre utili, a prescindere che nello statuto sia stata esclusa la finalità di lucro. Per tale ragione, le società sportive dilettantistiche non avrebbero mai diritto all’esenzione/esclusione da Iva.

La tesi appare in palese contrasto sia con la normativa nazionale, sia con alcuni principi della Corte Ue.

Equiparazione alle associazioni

L’articolo 6 del Dlgs 36/2021 sui requisiti delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche ha, di fatto, equiparato le Ssd alle associazioni sportive dilettantistiche, includendole entrambe nell’unica categoria degli «enti sportivi dilettantistici». In particolare, la disposizione prevede che tali enti si possano costituire anche con la forma giuridica della società di capitali e sono comunque tenuti a indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e dilettantistica. Ne consegue che i benefici previsti per le associazioni sono applicabili anche alle società.

La recente norma Iva

L’articolo 36-bis del Dl 75/2023, al primo comma prevede che i servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, resi nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici (quindi associazioni e società) sono esenti dall’Iva.

Il secondo comma dell’articolo 36-bis (norma di interpretazione autentica) prevede poi che le prestazioni dei servizi didattici e formativi rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione (17 agosto 2023), si intendono comprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto Iva e quindi esenti.

Il legislatore, ponendo così fine a possibili dubbi, ha categoricamente escluso l’imponibilità Iva delle prestazioni rese da società ed associazioni sportive dilettantistiche e ciò anche in riferimento al passato. Peraltro, in base all’articolo 132, punto 1, lettera m), della direttiva Iva, gli Stati membri esentano da imposta talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica.

La commercialità della società

Secondo la tesi erariale, in sintesi, la «società» non può rientrare nel concetto di «organismo» richiamato dalla direttiva Iva, tanto meno può escludere la propria congenita astratta possibilità di produrre utili. A prescindere, quindi, dalle previsioni statutarie (ossia l’esclusione della finalità lucrativa ovvero l’impossibilità di distribuire utile ai soci), la «società» in quanto tale genera solo operazioni rilevanti ai fini Iva. Tale interpretazione è però smentita dalla Corte UE (sentenza C-488/18), la quale richiamando precedenti decisioni (C-174/00), evidenzia che la qualificazione di organismo «senza fine di lucro» deve essere effettuata con riferimento allo scopo perseguito, nel senso che non deve mirare a produrre profitti per i suoi membri. Secondo la Corte europea l’assenza di lucro va riscontrata tenendo conto dell’oggetto statutario e «il fatto che detto organismo realizzi successivamente profitti, anche se da esso perseguiti o generati sistematicamente, non può porre in discussione la qualificazione iniziale di tale organismo, fintanto che tali utili non siano distribuiti ai suoi membri». Secondo la Corte, quindi, nemmeno il conseguimento effettivo di utili riqualifica l’ente come commerciale, poiché il discrimine è l’eventuale distribuzione di utili ai soci.

Fonte: Il Sole 24Ore

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