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Sì alla restituzione della polizza fideiussoria per il rimborso delle eccedenze Iva

La Corte tributaria in Emilia Romagna conferma il diritto al rimborso della polizza fideiussoria per l'IVA, seguendo la Corte di cassazione.

I giudici della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, uniformandosi al prevalente orientamento della Corte di cassazione, confermano la spettanza del diritto ad ottenere la restituzione del costo sostenuto da parte del contribuente, per la polizza fideiussoria che ha dovuto presentare in sede di istanza di rimborso dell’Iva.
I giudici tributari si sono uniformati alla giurisprudenza della Suprema Corte che, sul punto, ebbe modo di chiarire che il diritto al rimborso del costo della garanzia fideiussoria ha una portata generale ed è finalizzato a preservare l’integrità patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza della pretesa impositiva, o di legittimità della pretesa di rimborso di somme dovute.

Nel caso oggetto di controversia, la società ricorrente aveva presentato delle istanze per ottenere il rimborso dei costi delle fideiussioni prestate allo scopo di conseguire in via accelerata il rimborso del credito Iva. L’agenzia delle Entrate negava il rimborso dei costi sostenuti per la stipula delle garanzie fideiussorie triennali affermando che le garanzie non erano connesse ad una potenziale attività di accertamento dell’Ufficio, in quanto lo stesso nelle ipotesi di rimborso delle eccedenze Iva richieste in via accelerata ai sensi degli articoli 36 e 38-bis del decreto Iva, si limitava ad un controllo solo cartolare di liquidazione del rimborso.

Inoltre, secondo l’ufficio, la società ricorrente non aveva alcun obbligo di richiedere il rimborso accelerato del credito d’imposta il quale poteva essere riportato in diminuzione nella dichiarazione dell’anno successivo senza necessità da parte della società di accollarsi l’onere accessorio della fideiussione, prestata solo per ottenere l’immediata disponibilità delle somme risultate a credito.Ebbene, i giudici tributari accogliendo le doglianze della società, ha condannato l’amministrazione finanziaria a rimborsare il costo delle fideiussioni che la contribuente aveva sostenuto per ottenere il rimborso, sia annuale che infrannuale, delle eccedenze di Iva risultanti dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta in esame, precisando che il rimborso va comunque effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

Fonte: Il Sole 24Ore

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