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Ritenuta sui dividendi luglio-settembre: test dopo l’assegnazione dei beni ai soci

Scade lunedì 16 ottobre il termine per il versamento della ritenuta del 26% dovuta sui dividendi distribuiti nel trimestre luglio-settembre.

Scade lunedì 16 ottobre il termine per il versamento della ritenuta del 26% dovuta sui dividendi distribuiti nel trimestre luglio-settembre. Tale adempimento interessa anche le società che nel trimestre hanno assegnato beni ai soci riducendo riserve di utili ai soci.

I due impatti

Soffermandoci sui soci persone fisiche di una società di capitali, in base all’articolo 47 del Tuir, le attribuzioni di somme o beni possono avere due impatti differenti:

• le attribuzioni mediante restituzione di riserve di capitale sono irrilevanti sotto il profilo reddituale, ma riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione potendo in alcuni casi determinare il «sottozero»;

• nei casi di attribuzione di somme o beni a titolo di ripartizione di riserve di utili, l’incasso del dividendo da parte del socio costituisce reddito per il percettore e non comporta la riduzione del costo fiscale della partecipazione.

Tralasciando l’ipotesi remota di delibera assembleare assunta nel 2022 con applicazione del regime transitorio, le distribuzioni di utili ai soci persone fisiche sono ora tutte assoggettate alla ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento. Nella particolare fattispecie di assegnazione dei beni ai soci con attribuzione di un dividendo in natura la ritenuta non può essere trattenuta dalla società sostituto d’imposta ma dovrà essere corrisposta dal socio alla società la quale provvederà al relativo versamento all’erario.

Le assegnazioni agevolate

Nelle assegnazioni agevolate il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’8%, o del 10,5% per le società di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti, da parte della società determina l’irrilevanza in capo al socio dell’importo assoggettato a tassazione dalla società. In altri termini il pagamento dell’imposta sostitutiva operato dalla società risulta definitivo e liberatorio per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione. Tale regola vale anche nelle trasformazioni agevolate in società semplici.

La trasformazione societaria è un’operazione fiscalmente neutra in base all’articolo 170 del Tuir non costituendo presupposto per il realizzo né la distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze. Nella particolare fattispecie della trasformazione in società semplice si determina però una destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa proprio perché la società semplice, per espressa disposizione civilistica, non può esercitare attività d’impresa.

Pertanto le riserve costituite prima della trasformazione devono essere imputate ai soci nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione con conseguente tassazione, in capo ai soci, secondo le regole ordinarie (circolare n. 26/E/2016).

Da questa ricostruzione era emerso il dubbio sull’applicabilità della ritenuta del 26% perché la tassazione deve seguire le regole dei dividendi mediante assoggettamento, per i soci persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa, dell’importo che costituisce reddito alla ritenuta di imposta del 26% (articolo 27 del Dpr 600/1973). Quest’ultima norma non contempla però le società di persone, quali la società semplice, tra i sostituti di imposta con il dubbio se la tassazione dovesse avvenire mediante applicazione della suddetta ritenuta del 26% o mediante imputazione del reddito ai soci per trasparenza nella dichiarazione modello Redditi SP relativa al primo esercizio di esistenza della società semplice.

Le società semplici

Durante lo Speciale Telefisco del 20 settembre le Entrate hanno chiarito che in base al tenore letterale dell’articolo 27 Dpr 600/1973, le società semplici (risultanti dalla trasformazione) non rientrerebbero tra i soggetti tenuti ad applicare la ritenuta. Tuttavia, non si ravvisano motivi di ordine logico-sistematico per negare l’applicazione della predetta ritenuta, qualora le società semplici risultanti dalla trasformazione di una società di capitali imputino ai propri soci i redditi conseguiti dalla società di capitali trasformanda. In tali ipotesi, infatti, proprio in applicazione del principio dell’articolo 170, comma 5, del Tuir, si deve ritenere che la società semplice subentri, trattandosi del medesimo soggetto giuridico, nell’assolvimento degli obblighi – ivi inclusi quelli propri dei sostituti d’imposta – già facenti capo alla società di capitali trasformanda e sorti fino o contestualmente al momento della trasformazione per effetto della sua fuoriuscita dal regime d’impresa.L’Agenzia conclude evidenziando che la ritenuta deve essere versata entro il 16 aprile del periodo d’imposta successivo alla trasformazione (si veda il precedente articolo «La società semplice da trasformazione applica la ritenuta del 26%»).

Fonte: Il Sole 24Ore

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