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Reverse charge, la frode ferma la detrazione Iva

Non si riconosce al cessionario la detrazione Iva in caso di applicazione del sistema del reverse charge quando era a conoscenza della frode.

Non si riconosce al cessionario la detrazione Iva in caso di applicazione del sistema del reverse charge ad operazione astrattamente imponibili quando era a conoscenza della frode.

La Guardia di Finanza con una circolare diramata ieri ha fornito una serie di indicazioni operative con riferimento alle novità introdotte con l’articolo 1, comma 152, della legge 197/2022 in tema di operazione inesistenti astrattamente imponibili in reverse charge.

Ricordiamo infatti che il legislatore, con la legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022), ha deciso di aggiungere un passaggio al comma 9-bis 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 471/1997, sanzionando i comportamenti in questione quando è provato che il cessionario era consapevole della frode collegata all’operazione.

In tali casi il comportamento del cessionario non è più sanzionato come violazione degli obblighi di documentazione o registrazione di operazioni imponibili (articolo 6, comma 1) bensì con la sanzione prevista per l’illegittima detrazione dell’imposta operata dal cessionario (articolo 6, comma 6).

Con la circolare diramata ieri la Guardia di Finanza chiarisce che in caso di applicazione dell’inversione contabile ad operazioni inesistenti astrattamente imponibili non può mai essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’Iva quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la sua operazione si inseriva in un disegno fraudolento anche nei casi in cui l’evasione sia stata effettuata in uan fase precedente o successiva della catena commerciale;

b) il cessionario era consapevole dell’indicazione in fattura di un fornitore fittizio e contestualmente non sia riuscito a fornire la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo Iva.

È comunque necessario provare, da parte dell’amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza, la consapevolezza da parte del cessionario.

La Guardia di Finanza poi continua sottolineando come per le operazioni astrattamente imponibili con applicazione del reverse charge e poste in essere dal 1 gennaio 2023 sia applicabile la sanzioni prevista dal comma 6 dell’articolo 6 (90 per cento della detrazione compiuta) nel caso in cui vi sia la consapevolezza del cessionario.

Se tale consapevolezza invece non venisse provata, pur in presenza di operazioni inesistenti astrattamente imponibili con applicazione dell’inversione contabile, si continuerà invece ad applicare la sanzione meno grave prevista dal comma 9-bis 3 e senza recupero della detrazione.

Fonte: Il Sole 24Ore

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