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Prodotti alimentari e Iva, sì ad aliquote diverse per canali di vendita

Norma nazionale che varia l'IVA su cibi simili in base alla vendita al dettaglio o al consumo immediato: compatibile con la legge dell'UE?

È compatibile con la normativa unionale in tema di Iva la norma nazionale che prevede che prodotti alimentari composti dallo stesso ingrediente principale e rispondenti alla medesima esigenza per il consumatore abbiano aliquote Iva diverse a seconda che siano venduti al dettaglio in un negozio o preparati per un consumo immediato. Ciò, a condizione che tali prodotti alimentari non presentino proprietà analoghe nonostante l’ingrediente principale che hanno in comune o che le differenze esistenti tra detti prodotti, anche per quanto riguarda i servizi di supporto che accompagnano le loro forniture, influiscano significativamente sulla decisione del consumatore di acquistare l’uno o l’altro di essi. A stabilirlo è la Corte di giustizia dell’Ue con la sentenza nella causa C-146/22.

Il caso

La società ricorrente gestisce una catena di caffè in Polonia che commercializza cioccolata a base di latte e di un condensato di cioccolato.

La contribuente ha richiesto all’Amministrazione finanziaria di chiarire l’aliquota Iva applicabile a tale bevanda. Secondo l’Ufficio, la prestazione, rientrante nei servizi di ristorazione e di vendita di bevande, a cui spetta l’aliquota agevolata dell’8%.

Tale decisione è stata contestata, sostenendo che i prodotti alimentari a base di latte dovessero godere dell’aliquota ridotta al 5%.

L’applicazione di due differenti aliquote al medesimo prodotto, seppur impiegato in beni diversi, avrebbe, secondo la società, violato le regole della libera concorrenza e in tema di Iva.

La regola unionale e la deroga

Il giudice del rinvio ha rimesso la questione alla Corte di giustizia. I giudici unionali hanno rilevato che l’articolo 96 della direttiva Iva prevede che alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi si applica, in linea di principio, un’aliquota Iva identica fissata da ciascun Stato membro.

Sul punto, l’articolo 98 della norma unionale prevede una deroga, per la quale gli Stati membri possono introdurre delle aliquote Iva ridotte. La finalità della riduzione è quella di rendere meno onerosi e, di conseguenza, più accessibili al consumatore finale su cui grava unicamente l’imposta in parola, determinati prodotti e servizi ritenuti necessari.

Pertanto, il legislatore nazionale è libero di introdurre delle aliquote ridotte a seconda di una peculiare classificazione di beni e servizi, secondo il metodo che ritiene più adeguato. Sicché, il medesimo bene può essere assoggettato a due aliquote Iva ridotte diverse.

Nel caso polacco, il legislatore ha previsto due aliquote Iva ridotte che portano a distinguere tra le bevande al latte pronte per il consumo che sono commercializzate in negozi e bevande calde al latte (quali la cioccolata) che vengono preparate dal dipendente di un esercizio di ristorazione per un consumo immediato.

La modalità di produzione e di consumo di tali prodotti alimentari assume rilevanza ai fini dell’attribuzione dell’aliquota Iva, in quanto in caso di consumo immediato vi è l’importanza anche delle prestazioni accessorie che accompagnano la fornitura di dette bevande preparate, prestazioni che devono essere sufficienti a garantire il consumo e predominanti rispetto alla fornitura del bene alimentare.

Le aliquote differenziate

Da ciò consegue che i prodotti alimentari con il medesimo ingrediente possono avere delle aliquote differenziate a seconda che siano venduti al dettaglio o che siano preparati per la fornitura immediata, sempre che i servizi che accompagnino il consumo immediato influiscano significativamente sulla decisione del consumatore finale di acquistare l’uno o l’altro prodotto alimentare.

Fonte: Il Sole 24Ore

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