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Legittima la garanzia «soddisfatto o rimborsato»

La formula «soddisfatto o rimborsato» rientra nella nozione di “garanzia commerciale” prevista dal diritto Ue.

La formula «soddisfatto o rimborsato» rientra nella nozione di “garanzia commerciale” prevista dal diritto Ue e, quindi, il venditore che la utilizza esercita la sua libertà di impresa lasciando alla soddisfazione del consumatore la possibilità di restituire un bene. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con la sentenza del 28 settembre nella causa C-133/22.

Un’azienda di distribuzione di prodotti per lo sport aveva immesso sul mercato magliette con l’indicazione di una garanzia a vita, che consente al consumatore non soddisfatto di restituire il prodotto.

Un’azienda concorrente aveva presentato un’azione inibitoria dinanzi ai giudici tedeschi prevista dal diritto della concorrenza, respinta in primo grado, ma accolta in appello. La Corte di cassazione tedesca, prima di pronunciarsi, ha chiesto alla Corte Ue di chiarire la nozione di garanzia secondo l’articolo 2, punto 14 della direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori, sostituita (ma con contenuto analogo), dalla direttiva 2019/771.

L’articolo 2 definisce come garanzia commerciale qualsiasi impegno di un professionista/venditore (qualificato come garante) «assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge del venditore in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul bene» nei casi in cui non corrisponda alle caratteristiche indicate o per altri motivi chiariti nella pubblicità, disponibile al momento o prima della conclusione del contratto.

La direttiva, quindi, pone l’accento sull’esistenza di un impegno del garante che può essere legato, rispetto al bene acquistato, alla valutazione soggettiva del consumatore. La norma, infatti, – chiariscono gli eurogiudici – si riferisce a qualsiasi impegno aggiunto agli obblighi di legge e questo vuol dire che include la mancata soddisfazione delle aspettative soggettive del consumatore, a prescindere dalle considerazioni oggettive del bene.

L’impegno del professionista/venditore relativo alla soddisfazione del consumatore è, d’altra parte, conforme all’obiettivo della direttiva che è quello di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori attraverso l’informazione e la sicurezza dei prodotti. La formula «soddisfatto o rimborsato» consente il rimborso del prezzo con una semplice dichiarazione di insoddisfazione e questo rafforza la tutela del consumatore, risultando così conforme al diritto Ue.

Nessuna violazione, inoltre, delle regole di concorrenza, ma piuttosto esercizio della libertà di impresa che risponde alla Carta dei diritti fondamentali e all’esigenza di favorire la competitività delle imprese, in questo caso a tutela del consumatore.

La Corte, in ultimo, ha respinto la tesi secondo la quale l’eventuale mancata soddisfazione del consumatore interessato, rispetto al bene acquistato, deve essere accertata oggettivamente perché ciò che conta ed è sufficiente, nella formula «soddisfatto o rimborsato», è la dichiarazione del consumatore.

Fonte: Il Sole 24Ore

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