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Non basta la cessione dei progetti per realizzare un contratto d’opera professionale

La cessione del contratto d’opera non è realizzabile con la sola cessione degli elaborati, che di quel contratto costituiscono il frutto.

La cessione del contratto d’opera professionale non è realizzabile con la mera cessione degli elaborati progettuali, che di quel contratto costituiscono il frutto, né dopo che una delle parti abbia eseguito la propria prestazione. Lo ha precisato la Sezione I della Cassazione con l’ordinanza 11 luglio 2023 n. 19704. Nella specie la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel contesto della realizzazione di opere infrastrutturali strumentali a un grande evento, aveva conferito un incarico di consulenza. Successivamente, peraltro, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri i lavori relativi alla realizzazione degli interventi di viabilità erano stati stralciati dal complesso delle opere con la nomina di un commissario delegato [presidente della Regione Sardegna], con delega di tutti i compiti e con sostituzione del soggetto attuatore [individuato nell’ANAS] al quale era stata trasferita la documentazione relativa all’opera in questione compresa la convenzione attestante l’incarico. Chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo pattuito, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha negato la propria legittimazione assumendo che questa era dei nuovi soggetti – Regione Sardegna e ANAS – cui era stato ceduto l’originario contratto. In termini opposti, in applicazione del principio che precede, la S.C. ha confermato le pronunzie di merito che avevano ritenuto l’esclusiva legittimazione passiva della Presidenza del Consigli.

I precedenti
Pressoché in termini (la cessione del contratto d’opera professionale non è realizzabile con la mera cessione degli elaborati progettuali, che di quel contratto costituiscono il frutto, né dopo che una delle parti – nella specie, il professionista incaricato della progettazione – abbia eseguito la propria prestazione), Cassazione, sentenza 28 ottobre 2011, n. 22522.

L’adempimento parziale
Sempre nello stesso ordine di idee, poiché, ai sensi dell’articolo 1406 Cc, oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, ai fini della sua configurazione occorre che le relative prestazioni non siano state interamente eseguite, giacché, in tal caso, non è possibile la successione di un soggetto ad un altro nel medesimo rapporto che caratterizza la cessione del contratto. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui sia stata già eseguita alcuna delle prestazioni incombenti alle parti, potrebbe semmai verificarsi la cessione del credito o del diritto alla controprestazione ovvero l’accollo del debito maturato in ordine alla prestazione già eseguita dall’altra parte e non invece la cessione del contratto, Cassazione, sentenza 22 gennaio 2010, n. 1204, che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, contrariamente al principio enunciato, aveva ritenuto configurabile la cessione di un contratto preliminare di compravendita malgrado fosse già intervenuto il totale pagamento del prezzo al momento della stipula del preliminare stesso da parte del promissario acquirente.
Nello stesso senso, altresì, Cassazione, sentenza 16 marzo 2007, n. 6157, che, peraltro, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni prescritte dall’articolo 1406 Cc sul rilievo che al momento della cessione del contratto preliminare di compravendita era stata adempiuta parzialmente soltanto l’obbligazione relativa al pagamento del prezzo, in Rivista notariato, 2008, II, p. 442, con nota di Mongelli G., La cessazione del contratto preliminare: natura giuridica e rilevanza del consenso del contraente ceduto.

Caratteristiche della cessione del contratto
Analogamente:
– caratteristica della cessione del contratto è l’avere ad oggetto la trasmissione di quel complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, quindi non soltanto debiti e crediti ma anche obblighi strumentali, diritti potestativi, azioni, aspettative ricollegati dalla volontà delle parti, dalla legge o dagli usi al perfezionamento della fattispecie negoziale; pertanto, l’ambito di applicazione dell’istituto non è circoscritto all’ipotesi di contratti a prestazioni corrispettive non ancora compiutamente eseguite ma si estende anche ai contratti unilaterali e ai contratti a effetti reali; con riferimento a questi ultimi, la cessione è subordinata al consenso del contraente ceduto anche quando abbia ad oggetto la posizione contrattuale del venditore e questi abbia già eseguito la propria prestazione, posto che l’adempimento lascia persistere obblighi, la cui permanenza rende la sostituzione di tale soggetto non irrilevante per la tutela degli interessi del compratore, Cassazione, sentenza 2 giugno 2000, n. 7319;
– a norma dell’art 1406 Cc, la cessione del contratto con prestazioni corrispettive (vale a dire del contratto da cui sorgano effetti obbligatori per entrambe le parti) può avvenire quando le prestazioni stesse non siano state ancora eseguite da nessuna delle due parti, onde il compratore che non abbia ancora pagato il prezzo non può cedere il contratto qualora il venditore, adempiendo l’obbligo di cui all’articolo 1476 n 1 Cc, gli abbia trasmesso la detenzione della cosa. In tal caso la successione nell’obbligo di pagare il prezzo può avvenire attraverso strumenti diversi dalla cessione del contratto, quali l’indicazione del destinatario del pagamento (articolo 1188 Cc), la delegazione di pagamento (articolo 1269 Cc), l’accollo del debito (articolot 1273 Cc), Cassazione, sentenza 29 ottobre 1975, n. 3645.
Per utili riferimenti cfr., altresì:
– nel senso che il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale è lecitamente e validamente stipulato anche relativamente alla parte in cui abbia ad oggetto la clientela, atteso che per quest’ultima è configurabile non una cessione in senso tecnico (stante il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore d’opera intellettuale ed il cliente e la conseguente necessità del conferimento dell’incarico da parte del cliente medesimo al cessionario), ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire – attraverso l’assunzione di obblighi positivi di fare, mediante un’attività promozionale di presentazione e canalizzazione, e negativi di non fare, quali il divieto di esercitare la medesima attività nello stesso luogo – la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante, Cassazione, sentenza 9 febbraio 2010, n. 2860, in Corriere giuridico, 2010, p. 1042, con nota di Amendolagine V., E’ valido l’atto di cessione di uno studio professionale in cui si prevede anche il trasferimento della clientela? ; in Giurisprudenza italiana, 2010, p 2309, con nota di Minunno L., La cessione della clientela degli studi professionali: una svolta ?; in Notariato, 2010, p. 381, con nota di Musolino G. Professioni intellettuali e impresa: la cd. cessione di clientela di uno studio professionale; in Bollettino tributario, 2010, c. 994, con nota di Fiordalisi F., Negoziabilità indiretta della clientela professionale: dopo l’intervento normativo in materia tributaria, il riconoscimento della piena legittimità dell’operazione anche sul piano civilistico;
– per il rilievo che la cessione del contratto di lavoro subordinato – che è ammissibile soltanto per la sostituzione del datore di lavoro e per le prestazioni lavorative ancora da eseguire – si attua mediante un negozio giuridico trilatero, che esige l’intervento di tutti i soggetti interessati e, in particolare, del contraente ceduto, il cui consenso dev’essere specificamente provato, Cassazione, sentenza 11 novembre 1983, n. 6701, in Giustizia civile, 1984, I, p. 2550, con nota di Guarnieri G., Limiti di applicabilità dell’art. 2112 cod. civ. sui trasferimenti di azienda. tredicesima mensilità e impiegati di settore non industriale.

Fonte: Il Sole 24Ore

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