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Con la delocalizzazione entro dieci anni dagli aiuti scattano le maxisanzioni

Rischio sanzioni per dieci anni per le grandi imprese che delocalizzano l’attività economica per la quale hanno ricevuto aiuti di Stato.

Rischio sanzioni per dieci anni per le grandi imprese che delocalizzano l’attività economica per la quale hanno ricevuto aiuti di Stato su investimenti effettuati. Lo prevede l’articolo 8 del Dl 104/2023, definitivamente convertito in legge dalla Camera, che raddoppia, per le imprese che superano le soglie dimensionali delle Pmi, il periodo di sorveglianza previsto dal Dl 87/2018. La norma non tocca il recapture dei crediti di imposta su investimenti.

Maxipenalità

Diventa legge il raddoppio del periodo di sorveglianza per gli aiuti di stato fruiti da grandi imprese per investimenti produttivi. L’articolo 5, comma 1, del Dl 87/2018 prevede il recupero degli aiuti di Stato percepiti da imprese a fronte di investimenti produttivi, qualora l’attività economica venga trasferita in tutto o in parte in Stati extra Ue (esclusi quelli dello See: Islanda, Liechtenstein, Norvegia) nei cinque anni successivi alla conclusione dell’iniziativa. In questi casi l’impresa deve corrispondere, oltre alla somma corrispondente all’aiuto, gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 5 punti e una sanzione da 2 a 4 volte l’incentivo.

L’articolo 8 del Dl 104 convertito in legge fissa ora in 10 anni il periodo in questione per le sole imprese che superano le soglie europee per essere considerate Pmi (sono Pmi le imprese che hanno non più di 250 dipendenti e ricavi non superiori a 50 milioni di euro oppure totale attivo non superiore a 43 milioni di euro (ultimo bilancio approvato). Se l’impresa fa parte di un gruppo, si fa riferimento ai dati consolidati.

La norma non tocca il periodo di sorveglianza quinquennale stabilito dal comma 2 dell’articolo 5, che riguarda la delocalizzazione di siti produttivi che hanno ricevuto aiuti specificamente localizzati in una determinata area.

Investimenti già realizzati

L’estensione a 10 anni scatta dall’11 agosto 2023 (data di entrata in vigore del decreto asset), ma non è chiaro se essa si riferisca solo a investimenti effettuati da tale data (come indicava il precedente Dl 87/2018) o se si estenda anche a quelli che hanno già ricevuto gli aiuti in vigenza della norma precedente. Anche qualora prevalesse questa seconda interpretazione, il raddoppio del periodo di sorveglianza non potrebbe in ogni caso colpire incentivi che si sono già definitivamente consolidati, essendo scaduto prima del 13 agosto il periodo di ciqnue anni stabilito dalla norma originaria.

Il decreto Asset non impatta sui vincoli riguardanti gli investimenti 4.0 e ordinari a fronte dei quali sono stati ricevuti crediti di imposta.

Chi ha usufruito di questi crediti, perde il beneficio, senza però sanzioni, in caso di cessione o delocalizzazione entro il secondo anno successivo alla entrata in funzione o all’interconnessione (salvi investimenti sostitutivi, ma solo per i beni 4.0). Il recapture non scatta se il bene viene trasferito unitamente al ramo di azienda, nel qual caso l’impresa avente causa subentra nei crediti residui da compensare (circolare 9/E/2021).

Fonte: Il Sole 24Ore

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