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Microchip con il bonus per la ricerca dall’estero

Ritorna la possibilità di fruire del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo commissionate dall’estero ad imprese italiane.

Ritorna la possibilità di fruire del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo commissionate dall’estero ad imprese italiane, seppur per ora limitatamente al settore dei semiconduttori. È questa un’importante apertura contenuta nel comma 3 dell’articolo 5 del Dl 104/2023 convertito dal Parlamento, che si auspica apra la strada a un allargamento ad ogni tipologia dei crediti d’imposta.

Altri aspetti interessanti da segnalare sono costituiti dalla possibilità di ottenere la certificazione del credito in via preventiva, impedendo contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, e l’alternatività con il credito d’imposta ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 1, comma 200, della legge 160/2019.

Come per gli altri crediti, si conferma la necessità di previa acquisizione della certificazione del revisore attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria.

In sintesi, pare una norma ben costruita e completa, che si applica nelle «more dell’attuazione della riforma fiscale», e che fruisce di uno stanziamento complessivo di 530 milioni (10 milioni di euro nel 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2028), che saranno assegnati con apposito decreto.

In coerenza con gli obiettivi Ue in materia, l’articolo 5 del Dl 104/2023 introduce un credito d’imposta per gli investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, nel rispetto del regolamento (Ue) 651/2014 del 17 giugno 2014, sugli aiuti di Stato compatibili, e in particolare dell’articolo 25 di tale regolamento.

Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dall’11 agosto 2023, giorno di entrata in vigore del Dl 104, al 31 dicembre 2027. Pertanto, sono agevolabili, se direttamente imputabili ai progetti ammissibili:

spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario

costi relativi a strumentazione e attrezzature;

costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;

spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi.

L’intensità del beneficio, calcolata sui costi ammissibili, è la seguente:

100% per la ricerca fondamentale;

50% per la ricerca industriale;

25% per lo sviluppo sperimentale;

50% per gli studi di fattibilità, incrementabile di 10 punti per le medie imprese e di 20 punti per le piccole imprese.

A certe condizioni, l’intensità di aiuto per ricerca industriale e sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un massimo dell’80 % dei costi ammissibili.

Fonte: Il Sole 24Ore

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