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Ammesse le operazioni (anche parziali) realizzate verso le holding

La scissione parziale realizzata verso la holding è ammessa sia in ambito civilistico sia dal punto di vista fiscale.

Una holding (H) possiede al 100% tre società controllate operative (A, B, C). Ogni partecipata detien e immobili strumentali per destinazione (capannoni e uffici) che vorrebbe trasferire alla holding e che quest’ultima – la quale diventerebbe anche l’immobiliare di gruppo – concederebbe contestualmente in locazione alle stesse società utilizzatrici. Il problema è rappresentato dal valore di carico residuo degli immobili che genererebbe, nel caso di cessione/assegnazione ai valori di mercato di oggi, una consistente plusvalenza. Si chiede se risulta possibile e, in caso positivo, se non presenta profili di abuso del diritto utilizzare l’istituto giuridico della scissione verso la holding.

1. L’analisi della fattispecie.

La scissione parziale verso la holding è ammessa sia in ambito civilistico sia dal punto di vista fiscale, per cui è un’opzione da tenere in considerazione.

2. La prassi notarile

I notai ammettono l’operazione indicata. Ad esempio, la massima L.E.4 dei notai del Triveneto chiarisce che «si ritiene sempre legittimo adottare una scissione totale o parziale a favore della o delle società che possiedono la scissa». In questi casi è anche ammessa la procedura semplificata della scissione e la non emissione di nuove azioni da parte della beneficiaria (essendo la stessa titolare del 100% delle quote delle scisse).

3. Le indicazioni del fisco

L’agenzia delle Entrate si è espressa in modo chiaro anche recentemente con la risposta a interpello 354 del 20 giugno 2023. Risposta nella quale l’operazione in oggetto è stata considerata non abusiva, precisando che, «affinché non siano ravvisabili profili elusivi, è altresì necessario che la scissione non sia, di fatto, volta all’assegnazione dei beni della scissa attraverso la formale attribuzione dei medesimi a società di “mero godimento”, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale».

4. Le posizioni soggettive legate agli immobili

L’operazione è regolata dal principio di neutralità fiscale per cui gli immobili trasferiti alla beneficiaria manterranno il medesimo valore fiscale che avevano presso le scisse, rimandando – legittimamente – la tassazione della plusvalenza al momento di un atto realizzativo.

5. Le posizioni dei soci

I soci della beneficiaria (H) non avranno alcun cambiamento nel costo fiscalmente riconosciuto della beneficiaria. Viceversa, la beneficiaria dovrà procedere ad annullare parte del valore di iscrizione e a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto (in proporzione alle quote di patrimoni netti effettivi trasferiti) nelle scisse a fronte della contabilizzazione dei nuovi asset immobiliari ricevuti.

6.Le posizioni soggettive in capo alla società scissa

Si dovranno ovviamente ripartire tra scisse e beneficiarie le posizioni soggettive, e ricostituire le riserve secondo le consuete modalità previste dall’articolo 173 del Tuir.

Fonte: Il Sole 24Ore

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